Il lavoratore che assiste il familiare portatore di handicap ha il “diritto a scegliere, dove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
Questo il principio alla base della sentenza del giudice del lavoro del tribunale di Patti Fabio Licata. Sono pertanto ritenute illegittime le procedure di mobilità interprovinciale relative all’anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018 nella parte in cui non riconoscono la precedenza per assistenza al genitore disabile grave.
E’ stata accolta l’istanza dell’avvocato Santina Franco che, in questo contraddittorio rappresentava un insegnante di Tusa. È stato riconosciuto il diritto di precedenza, quando invece, per effetto della mobilità straordinaria 2016/2017, era stata trasferita in provincia di Roma.
La norma applicata per l’insegnante cozza con l’articolo 33 della legge 104, in cui riconosce al lavoratore che assiste il familiare portatore di handicap il “diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
La tutela della 104 riguarda tutti i congiunti del soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, che siano referenti unici per l’assistenza, per cui non ci sono motivi per differenziare la fruibilità del diritto di precedenza a seconda della natura della parentela, a maggior ragione nel caso in cui la parentela sia nel medesimo grado. Ecco perché è stato accolto il ricorso.
Un’altra sentenza favorevole per l’avvocato Santina Franco si è materializzata al Consiglio di Stato, che ha ammesso tre insegnanti precari a partecipare al concorso semplificato 2018. I docenti erano stati esclusi dalla partecipazione per i posti di sostegno, al concorso pubblicato l’1 febbraio scorso, in quanto, sebbene laureati e specializzati sul sostegno, non possedevano l’abilitazione all’insegnamento, considerato requisito indispensabile per l’accesso al concorso.
L’avvocato Franco ha ribadito invece che, per quel concorso si richiedesse solo la specializzazione e non l’abilitazione all’insegnamento. Presentò ricorso al Tar di Roma, per chiedere l’annullamento del decreto del concorso, ma il Tar rigettò la richiesta di sospensiva. Presentato appello, il consiglio di stato ha accolto la sospensiva, ammettendo con riserva i tre docenti al concorso semplificato 2018. Nel merito si discuterà il 30 agosto prossimo.