Difetto di giurisdizione. Va al giudice ordinario. Così hanno deciso i giudici della seconda sezione del Tar di Catania in merito al ricorso presentato da Benedetto Versaci, rappresentato dall’avvocato Cirino Gallo contro il comune di Capri Leone, rappresentato dall’avvocato Stefano Polizzotto e nei confronti Antonio Fabrizio Pidalà, rappresentato e difeso dagli avvocati Adalgisa Bartolo e Roberta Cavatoi.
Era stato chiesto l’annullamento, previa sospensiva, della determinazione sindacale 2 dell’11 gennaio 2019 con la quale il sindaco individuò, nella persona dell’ingegnere Fabrizio Antonio Pidalà, il professionista con cui stipulare un contratto a tempo determinato per la copertura del posto in dotazione organica di istruttore direttivo categoria “D” con attribuzione di posizione organizzativa per tutta la durata del mandato del sindaco. Era stato richiesto l’annullamento anche dell’avviso pubblico del 14/16 agosto 2018 con il quale fu indetta la procedura di selezione per l’assunzione di un istruttore direttivo nell’area tecnica del comune, nella parte in cui non sono state previste, oltre alle cause di incompatibilità, quelle di inconferibilità degli incarichi ed ha limitato l’incompatibilità ai soli soci di società che hanno svolto incarichi remunerati dal comune e non anche ai professionisti. Il ricorso, infatti, poggiava soprattutto su quest’ultimo aspetto, perché venisse dichiarata l’illegittimità del conferimento dell’incarico all’ingegnere Pidalà che nei due anni precedenti – com’è scritto nella sentenza – avrebbe ricoperto l’incarico di esperto del Sindaco in qualità di professionista esterno. Per il Tar in questo caso il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, perchè spetta al giudice ordinario regolare le controversie sulle procedure per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici.