venerdì, Novembre 22, 2024

Corte dei conti sezione giurisdizionale della Sicilia, rigettato l’appello dell’ex sindaco di Montagnareale Anna Sidoti

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La corte dei conti sezione giurisdizionale d’appello della Sicilia ha rigettato l’appello proposto dall’ex sindaco di Montagnareale Anna Sidoti, confermando la condanna emessa in primo grado a pagare favore del comune collinare oltre dodici mila euro a titolo di risarcimento del danno.

La vicenda era collegata a quello che la corte dei conti definì un illegittimo conferimento, con successivi rinnovi, di un incarico di collaborazione esterna ad un ex dipendente comunale per l’espletamento di attività nell’ambito del servizio demografico, elettorale ed economato. L’incarico fu rinnovato con determinazioni sindacali nel 2011, 2012 e 2013, prevedendo il pagamento dei compensi per una spesa complessiva in circa un quinquennio di circa 55 mila euro. Per il giudice di primo grado questo incarico di collaborazione esterna risultava illegittimo; la Sidoti si costituì in giudizio con l’avvocato Riccardo Rotigliano, osservando che l’incarico contestato fosse volto alla formazione del personale contrattista e sostenendo che questa vicenda non rientrasse nelle violazioni previste dalla legge; ribadì infine di essersi ispirata ad una logica di risparmio economico per il comune. Il giudice di primo grado però osservò come costituissero danno per il comune di Montagnareale i compensi corrisposti all’ex dipendente e che non fossero supportati da giustificazione giuridica. Questi i passaggi del contraddittorio di primo grado. La Sidoti ha proposto appello, ribadendo in linea di massima quanto sostenuto nella tesi difensiva in primo grado, evidenziando inoltre che, all’epoca del conferimento dell’incarico, c’era al comune un organico di personale sottodimensionato, in cui prevalevano i “contrattisti”, dotati, peraltro, di modeste capacità professionali, non dimenticando che si era insediata da poco nella carica di sindaco. La Sidoti ha chiesto di annullare la condanna emessa in primo grado ed in subordine l’applicazione a suo favore del “potere riduttivo dell’addebito”. La Procura generale ha chiesto la conferma della condanna in primo grado. I giudici di appello hanno confermato le valutazioni del giudice di primo grado, considerando inoltre che non sussistano i presupposti per l’applicazione del “potere riduttivo dell’addebito”. Da qui i giudici hanno respinto l’appello proposto dalla Sidoti. Ora non resta che il ricorso in Cassazione.

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