La quarta sezione del Tar di Catania ha rigettato la richiesta di sospensiva proposta dal comune di Raccuja, che ha presentato ricorso contro l’assessorato regionale territorio e ambiente.
Il comune, rappresentato dall’avvocato Luciana De Robertis, ha chiesto l’annullamento e la sospensiva dell’efficacia del decreto regionale del 18 aprile 2019 sull’approvazione degli elenchi A “istanze ammissibili” e B “Istanze irricevibili/inammissibili” riguardanti la selezione di beneficiari e operazioni di opere pubbliche su interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera, del programma operativo Sicilia 2014/2020, nella parte in cui ha illegittimamente escluso l’istanza presentata dal comune di Raccuja, dichiarandone la irricevibilità. Per il Tar, in questa fase cautelare, considerato generico e non corrispondente alla normativa il contenuto della autodichiarazione del 23 ottobre 2017, prospettata del comune di Raccuja, non ci sono stati i presupposti per concedere la sospensiva. Da qui il rigetto della richiesta; al comune, a questo punto, non resta che il ricorso nel merito.