«Parenti, affini, partner nelle unioni civili e chi è legato da stabile legame affettivo nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)»: dunque: nonni, genitori, figli, nipoti. E poi: fratelli, sorelle, zie e cugini, sono questi i “congiunti” ai quali si potrà andare a fare visita da lunedì 4 maggio.
È quanto precisa il governo sul sito della presidenza del Consiglio, fugando così i dubbi sul decreto già pubblicato in Gazzetta ufficiale e che entra in vigore alla mezzanotte del 3 maggio.
Ma anche, come definito dal codice civile sotto la definizione “affini”, i familiari acquisiti da parte del coniuge: quindi per intenderci ad una moglie sarà consentito incontrare tutti i familiari consanguinei del marito ( suoceri, cognati, nipoti acquisiti) e viceversa.
Nessun dubbio, naturalmente, sulla possibilità di incontrare le persone a cui si ha un rapporto di coppia giuridicamente definito: che sia matrimonio o unione civile, da cui derivano poi tutti gli altri legami con parenti e affini.
Palazzo Chigi deve invece ancora chiarire con esattezza se – come ha detto il premier Conte qualche giorno fa – tra i “congiunti” si possa inserire la categoria dei findanzati, compagni o conviventi, senza che vi sia a dimostrarlo nessun documento. Stando ad una sentenza della Cassazione che riconosce i fidanzati come persone legate “da un solido e duratore legame affettivo” l’interpretazione che si attende dovrebbe estendere la possibilità di incontrarsi anche a fidanzati, compagni, coppie di fatto.
Questo quanto specificato finora dal governo:
1.Posso spostarmi per far visita a qualcuno?
Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti (vedi faq successiva), che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. E’ comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.
2. Chi sono i congiunti con cui è consentito incontrarsi, secondo l’articolo 1, comma 1, lettera a), del Dpcm del 26 aprile 2020?
L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile. Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).