Il diritto di accesso agli atti dei consiglieri comunali non può estendersi fino a configurare un controllo generalizzato dell’attività degli organi decidenti, deliberanti e amministrativi del comune; resta certamente l’esercizio di mandato politico finalizzato però a conoscere singole questioni di carattere amministrativo.
Sulla base di questo principio la prima sezione del Tar di Catania ha rigettato il ricorso di tre consiglieri comunali di Montagnareale Massimiliano Magistro Contenta, Simona Niosi e Mariagrazia Buzzanca, rappresentati dall’avvocato Michele Mondello. Avevano presentato ricorso contro il comune di Montagnareale, rappresentato dall’avvocato Oreste Puglisi. Avevano chiesto l’annullamento del diniego tacito all’accesso generalizzato agli atti comunali con il rilascio di appositi user id e password di servizio per il programma di protocollo informatico del comune e contabile senza limitazione di uso, postazione, orari e modalità.
Poi perché venisse accertato il loro diritto di esercitare l’accesso generalizzato agli atti comunali mediante l’utilizzo di user id e password per l’accesso al programma di protocollo informatico del comune e contabile senza limitazione di uso, postazione, orari e modalità.
Il Tar è stato di diverso avviso, evidenziando come il diritto di accesso agli atti dei consiglieri comunali non possa estendersi fino a configurare un controllo generalizzato di tutta l’attività del comune; quanto al rilascio delle credenziali per l’accesso al programma di protocollo informatico, i giudici hanno confermato che si tradurrebbe in un accesso generalizzato e indiscriminato a tutti i dati della corrispondenza in entrata e uscita.