“I sottoscritti Consiglieri comunali, Sandro Gazia, Gaetano Gemmellaro, Renato Mangano, Alessio Micale, Angiolella Bottaro e Gaetano Sanfilippo Scimonella,
premesso:
– che le operazioni di raccolta dei rifiuti e in particolare del vetro, data l’ora di inizio imposta agli operatori (ore 5 del mattino), assieme all’illegittima violazione del superamento del limite assoluto previsto dalle normative amministrative e di quello della normale tollerabilità, provocano un danno alla salute dei cittadini (con sonnolenza, irritabilità, perdita del tono dell’umore), derivante dal fatto che il sonno degli stessi è interrotto durante la notte e risulta notevolmente disturbato, provocando conseguenze dannose perciò anche durante la giornata sia sul corpo che sulla psiche;
– che il proprietario, il possessore o colui che altrimenti abbia il godimento qualificato di un fondo o di altro immobile, ha diritto a escludere o limitare, ai sensi dell’art. 844 c.c. e 2043 c.c., le immissioni sonore provenienti dai fondi limitrofi che siano tali da superare la normale tollerabilità o siano comunque in grado di produrre una significativa lesione degli interessi della persona umana, costituzionalmente garantiti dal nostro ordinamento;
– che le citate norme sulle immissioni trovano applicazione anche a tutela dei diritti fondamentali della personalità;
– che, tra gli interessi della persona meritevoli di tutela, vi è certamente, in particolare, il diritto al riposo notturno, che nel caso di specie è inevitabilmente pregiudicato dall’attività rumorosa di smaltimento del vetro;
– che è evidente il superamento dei limiti previsti sia dalla normativa di carattere amministrativo, di cui alla combinata disciplina del D.P.C.M. 1° marzo 1991 e del D.P.C.M. 14 novembre 1997, sia di quella civilistica fondata sul criterio comparativo;
– che, ai fini della determinazione dei valori limite, il D.P.C.M. 1 marzo 1991, che adotta la classificazione in zone del D.M. n. 1444/1968, istituisce il criterio della zonizzazione (ogni Comune deve dividere il proprio territorio in sei fasce, ciascuna soggetta ad un diverso limite di rumorosità;
– che, secondo il D.P.C.M. da ultimo citato, i Comuni sono tenuti a suddividere il loro territorio in sei zone a seconda della tipologia degli insediamenti (i limiti fissati sono stati aggiornati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997);
– che, in ogni caso, la mancata adozione da parte del Comune del piano di zonizzazione acustica giammai potrebbe tradursi per il privato in un vuoto di tutela – specie ove tale vuoto si traduca in un esonero di responsabilità del Comune o del suo concessionario responsabile delle immissioni acustiche superiori ai limiti normativamente previsti – ma dovrebbe comportare, per contro, l’applicazione del più favorevole per il privato criterio civilistico di carattere comparativo, riferito al criterio della normale tollerabilità ex art. 844 c.c., innanzi citato, il cui superamento appare evidente;
– che la gestione dei rifiuti, in ogni caso, deve avvenire nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 177, comma 4, D.Lgs. 152/2006, il quale dispone che “I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:
- a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente”;
– che un’organizzazione della gestione del servizio di gestione dei rifiuti – specie ove riferito al servizio di raccolta nei centri urbani – non rispettosa dei limiti acustici fissati dalla normativa amministrativa di carattere generale riferita alla zonizzazione del territorio comunale, e vieppiù irrispettosa dei limiti privatistici di carattere comparativo fondati sul concetto della normale tollerabilità, si rileva violativa del citato disposto normativo, sia nella parte generale riferita alla necessità che la stessa avvenga senza causare pericolo per la salute dell’uomo, sia nella parte specifica di cui alla lett. b,) secondo la quale la stessa deve avvenire senza causare inconvenienti da rumori o odori (disposto questo che, come innanzi precisato conferma vieppiù l’esperibilità dell’azione inibitoria);
– che, alla luce dell’art. 177, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006, il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti non solo deve avvenire senza danneggiare il diritto alla salute, ma deve avvenire “senza pericolo per la salute dell’uomo”, per cui il livello di tutela deve essere anticipato rispetto all’accertamento dell’esistenza di un eventuale danno, dovendo essere evitata anche la messa in pericolo della salute;
– che, più in particolare, il servizio deve essere gestito, ai sensi della successiva lett. b) del citato comma 4 “senza causare inconvenienti da rumori o odori”:
– che, pertanto, nella comparazione fra gli opposti interessi alla gestione economica del servizio e alla tutela della salute – da intendersi anticipata al livello di messa in pericolo – deve intendersi senz’altro prevalente il secondo, avuto riguardo al suo rilievo costituzionale ex art. 32 Cost. e alla circostanza che il maggiore esborso economico verrebbe verosimilmente ripartito fra i fruitori del servizio di raccolta dei rifiuti; giammai pertanto il risparmio economico collettivo potrebbe tradursi in un sacrificio, a carico di un unico nucleo familiare, del superiore diritto alla salute
– che, come evidenziato da numerosi cittadini, esiste senz’altro il lamentato nesso tra superamento dei limiti acustici, mancanza di riposo notturno e pericolo per la salute;
– che l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha messo in luce un evidente legame tra il rumore i disturbi del sonno, l’uso di farmaci e i sintomi dell’insonnia (“Quando il rumore notturno è eccessivo, si deve ritenere che il pericolo per la salute dei soggetti esposti aumenti e che si registrino effetti negativi sulla salute tra cui il rischio di un aumento delle malattie cardiovascolari”);
– che è necessaria e possibile, alla luce di quanto innanzi precisato, una diversa organizzazione del servizio notturno di raccolta del vetro che non interferisca con il diritto al rispetto dei limiti delle immissioni acustiche e che sia pertanto rispettoso del diritto al riposo notturno e del diritto alla salute,
quanto sopra premesso e ritenuto,
interrogano la S.S. per conoscere e/o sapere:
se intende adottare immediatamente tutte le misure e gli accorgimenti ritenuti più idonei, ivi compresi, quelli riferiti ad una diversa organizzazione del servizio, per eliminare o ridurre nei limiti normativamente previsti le emissioni acustiche denunciate, derivanti dall’attività notturna di raccolta dei rifiuti e in particolare del vetro come svolta fino ad oggi.
Si chiede la risposta scritta e l’inserimento all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale.
F.to i Consiglieri Comunali
Sandro Gazia
Gaetano Gemmellaro
Renato Mangano
Alessio Micale
Angiolella Bottaro
Gaetano Sanfilippo Scimonella