Non sarà revocato il finanziamento necessario per realizzare un complesso turistico ricettivo in contrada Torretta di Gioiosa Marea. La società “Play Time” non dovrà restituire al ministero dello sviluppo economico 417 mila euro. Così ha deciso la quarta sezione del Tar di Catania.
E’ stata la società, rappresentata dall’avvocato Salvatore Librizzi, a presentare ricorso, evidenziando di aver realizzato il complesso turistico nell’ambito di un patto territoriale di Messina, approvato nel 2006; il ministero concesse alla “Play Time srl” un contributo di 250 mila euro per un programma di investimenti di 423 mila euro. L’8 settembre 2014, ultimato il programma di investimento e concluso il procedimento, fu adottato il provvedimento definitivo ed il saldo di 25 mila euro. A distanza di nove anni dai vari decreti e di oltre due anni dalla data di adozione del provvedimento definitivo, il ministero ha chiesto la revoca totale del contributo. Questi i motivi del ricorso.
Con ordinanza i giudici di primo grado hanno accolto la richiesta di sospensiva proposta dalla società, stoppando gli effetti del decreto del ministero. Ora la questione è stata decisa nel merito. Il ministero ha contestato difformità edilizie rispetto al progetto originario e da qui ha richiesto, con decreto, la restituzione dei fondi. La società ha chiesto la revoca del decreto, il pagamento delle somme residue ed il risarcimento del danno. Sulle irregolarità edilizie fu interpellato anche il comune di Gioiosa Marea, che non si pronunciò e da li il ministero ha creduto di avere ragione. Trascorsi i termini di legge, il certificato di agibilità doveva però intendersi rilasciato per il silenzio-assenso. Lo stesso avvenne in un momento successivo, dopo aver presentato una “segnalazione certificata di agibilità”.
Non essendo provata la circostanza a sostegno del provvedimento di revoca, insussistenti le irregolarità edilizie, il ricorso è stato accolto; è stato annullato il decreto del ministero, condannato a pagare 25 mila euro, somma ancora dovuta alla società ricorrente. Il Tar ha rigettato solo la richiesta di risarcimento del danno, avendo però confermato l’illegittimità della revoca, ordinando al ministero di pagare il saldo.