Il comune di Rometta dovrà rinnovare il procedimento di gara per la redazione dello studio geologico del progetto di consolidamento dell’abitato di Rometta centro, versante nord ovest. Così hanno deciso i giudici della quarta sezione del Tar di Catania.
Il ricorso è stato presentato da un professionista, difeso dagli avvocati Simone La Rocca e Rosaria Segreto, contro il comune di Rometta e nei confronti del collega che, nel 2020, si era aggiudicato l’incarico professionale per la redazione dello studio geologico, rilievo, indagini preliminari e prove di laboratorio relativamente al progetto per il consolidamento abitato Rometta centro versante nord ovest”.
Nel ricorso è stato chiesto l’annullamento della determinazione del responsabile dell’area tecnica del comune di Rometta del 27 novembre 2020, con cui si approvò il verbale di gara. Alla gara parteciparono venti concorrenti. Il professionista titolare del ricorso formulò il ribasso del 36,25%, l’aggiudicatario del 37%. Un’altra offerta prima fu esclusa e poi riammessa.
Per il professionista titolare del ricorso, la riammissione fu disposta illegittimamente e se invece di venti i professionisti partecipanti alla gara fossero stati diciannove, si sarebbe dovuto procedere ad un nuovo calcolo della soglia di anomalia delle offerte e di conseguenza sarebbe stato il ricorrente ad aggiudicarsi quell’appalto.
Per il Tar il ricorso è fondato e va accolto, ritenendo corretta la tesi degli avvocati del ricorrente e cioè che la riammissione fu disposta illegittimamente. Da qui, con questa esclusione, il numero dei partecipanti sarebbe stato diciannove e non venti, anche ai fini del calcolo della soglia di anomalia.
Il Tar ha annullato il verbale di riammissione e la determina di aggiudicazione; per questo la stazione appaltante dovrà rinnovare le operazioni di gara ed effettuare un nuovo calcolo della soglia di anomalia.