Il comune di Barcellona Pozzo di Gotto dovrà risarcire il danno alla “Livoti Costruzioni”; Palazzo Longano annullò l’aggiudicazione di un appalto, escludendo l’impresa che in precedenza si era classificata al primo posto.
Così hanno deciso i giudici della quarta sezione del Tar di Catania. Il ricorso è stato presentato dalla “Livoti Vincenzo e Livoti Mario Costruzioni di Livoti Vincenzo e Livoti Mario snc”, rappresentata dagli avvocati Giuliano Saitta e Giuseppe Saitta, contro il comune di Barcellona, rappresentato dall’avvocato Alfonso Maria Parisi.
Ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dall’annullamento dell’aggiudicazione, originariamente disposta a suo favore riguardante l’appalto dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza di edifici scolastici del comune del Longano.
Il bando fu pubblicato il 3 gennaio 2003; i lavori furono originariamente aggiudicati alla “Livoti Costruzioni”, ma l’amministrazione comunale annullò in autotutela l’aggiudicazione ed affidò l’appalto alla “Co.Ge.Cal. srl”.
La “Livoti” presentò ricorso contro l’annullamento, che fu accolto dal Cga il 22 giugno 2006, riformando la sentenza del Tar Catania del 15 marzo 2005. Nelle more del giudizio però i lavori sono stati seguiti dalla “Co.Ge.Cal srl”; da qui la richiesta del risarcimento per i danni per la mancata aggiudicazione dell’appalto, verificata l’illegittimità del provvedimento con cui il comune dispose la riapertura della gara.
Il comune si è costituto in giudizio, evidenziando la mancanza di qualsiasi colpa in capo all’amministrazione, eccependo preliminarmente la nullità della notifica ed il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, formulando a propria volta domanda di risarcimento dei danni per la temerarietà dell’azione risarcitoria intrapresa dall’impresa ricorrente.
Il Tar ha rigettato tutte le eccezioni e ha ritenuto che sussistessero tutti gli elementi per determinare la responsabilità a carico dell’amministrazione; non ha però quantificato il danno, che dovrà essere deliberato dal comune, condannato anche a pagare le spese del giudizio a favore della ditta ricorrente.