Resta al “Consorzio Stabile Appaltitalia” l’aggiudicazione dei lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza dell’istituto comprensoriale “Nello Lombardo” di Tortorici per oltre 2.300.000,00 euro. Così hanno deciso i giudici della terza sezione del Tar di Catania.
Il ricorso era stato proposto da “Costruzioni Generali e Servizi di Ingegneria srl”, rappresentato dagli avvocati Guido Ajello, Claudio Costantino e Santi Virga contro l’assessorato regionale infrastrutture e mobilità, l’Urega di Messina e il comune di Tortorici e nei confronti del “Consorzio Stabile Appaltitalia”, rappresentato dall’avvocato Luigi Culora.
Aveva chiesto l’annullamento della comunicazione con la quale la stazione appaltante attribuì l’aggiudicazione definitiva dei lavori ad “Appaltitalia”. Risale al 10 maggio 2021 la procedura aperta indetta dal comune di Tortorici per l’affidamento di questa gara. Nel disciplinare è stato evidenziato che alla domanda di partecipazione doveva essere allegata la ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Anac.
Il 16 giugno 2021 si è svolta la prima seduta pubblica della gara e la commissione giudicatrice dell’Urega di Messina la aggiudicò a favore di “Appaltitalia” con un ribasso del 28,800%, mentre la ricorrente si classificò seconda, offrendo un ribasso del 28,798%. Per l’impresa ricorrente sussisteva un’irregolarità nel pagamento del contributo Anac, liquidato però dalla “Lift Bridge srl”, designata dall’impresa aggiudicataria quale società esecutrice delle opere.
Prima presentò alla stazione appaltante istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione. Poichè il comune non diede riscontro, fu inoltrato ricorso.
Per il Tar dalla legge non si può desumere alcun obbligo di versamento in proprio del contributo da parte degli operatori economici, quale condizione di ammissibilità dell’offerta, a fronte della possibilità che il pagamento avvenga ad opera di soggetti terzi.
Per questi ed altri motivi è stata ritenuta perfettamente corretta la scelta della stazione appaltante di non disporre la esclusione dalla gara del Consorzio Stabile Appaltitalia, in ragione del versamento del contributo effettuato dalla società consorziata designata come esecutrice dei lavori. Da qui il rigetto del ricorso.