E’ legittimo sospendere dall’impiego un’insegnante che non si è sottoposta al vaccino e che, in alternativa, non ha il green pass con esito negativo rilasciato a seguito del tampone antigenico o molecolare. Così ha deciso il giudice del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto Giuseppe Caristia, riguardo al caso di un’insegnante di Milazzo, che è stata ritenuta assente ingiustificata per alcuni giorni e poi sospesa dall’impiego e dalla retribuzione.
La docente, rappresentata dagli avvocati Augusto Sinagra e Lorenzo Minisci, si è opposta al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ad un istituto comprensivo mamertino e poi anche all’Asp di Messina rappresentata dall’avvocato Andrea Niosi. La docente ha evidenziato che sebbene il 28 agosto 2021 fosse stata dichiarata temporaneamente non idonea alla vaccinazione e non essendo in possesso del green pass, per alcuni giorni era stata ritenuta dal proprio dirigente scolastico assente ingiustificata e poi, con provvedimento del 17 settembre 2021, sospesa dall’impiego e dalla retribuzione.
Ha contestato l’illegittimità del provvedimento perché adottato in applicazione di una legge contrastante con il diritto costituzionale ed europeo. Da qui aveva richiesto al giudice in via d’urgenza di stoppare l’efficacia del provvedimento del dirigente scolastico; ha richiesto inoltre che gli atti venissero rimessi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e che, in subordine, fosse sollevata la questione di legittimità costituzionale. L’Asp, il Ministero e l’istituto milazzese hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Il giudice ha evidenziato come il docente sia stato assolutamente libero di non sottoporsi ad alcun tipo di vaccinazione, potendo però esibire in alternativa un test molecolare o antigenico rapido ed ottenere la certificazione prevista dalla legge. E poichè non si è potuto procedere ad adibirla a mansioni equivalenti o anche inferiori, vista la peculiarità delle sue mansioni, è stata corretta l’applicazione della sospensione dall’impiego e dalla retribuzione.
In conclusione il giudice del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, non ha ritenuto sollevare la questione di legittimità costituzionale, citando nella sua ordinanza corposa giurisprudenza sia della Corte Costituzionale che del Tar; poi dichiarando il difetto di legittimazione passiva della scuola della città del Capo e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, ha rigettato l’istanza cautelare proposto dall’insegnante