“Nessun comune della Provincia di Palermo risulta essere stato dichiarato zona rossa o arancione e dunque nella condizione di poter adottare provvedimenti di sospensione nell’attività scolastica, che in ogni caso postulerebbero il necessario parere conforme dell’Asp territorialmente competente”.
Lo ha detto il Prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani, con una nota inoltrata ai Sindaci della Provincia e per conoscenza a Regione, Asp, USR e Ministero dell’Interno, richiamando le autorità sui limiti del potere di ordinanza dei primi cittadini in materia di misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica per la popolazione scolastica. Forlani aveva già scritto lo scorso 7 gennaio in merito alla questione.
Facendo riferimento a quanto indicato nella circolare esplicativa dell’Assessorato Regionale all’Istruzione sul rientro in classe, il rappresentante territoriale provinciale del Governo, ha nuovamente ricordato le disposizioni nazionali in materia, che stabiliscono che la sospensione delle attività didattiche in presenza è consentita a Presidenti della Regione, delle province autonome di Bolzano e Trento e sindaci, per specifiche aree o singoli istituti solo in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità, per l’insorgenza di focolai o per il rischio estremamente elevato di diffusione del COVID-19, previo parere dell’ Asp di competenza. Alla normativa nazionale, si affianca l’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci del 7 gennaio 2022, con la quale le stesse disposizioni si estendono anche ai comuni in zona arancione, i cui sindaci possono adottare il provvedimento di sospensione, adottando la DAD previo parere Asp, per non più di 10 giorni. Infine il Prefetto richiama anche il recente decreto di sospensione del TAR che ha stoppato l’ordinanza del presidente della Regione Campania di sospensione delle lezioni in presenza, evidenziando l’illegittimità dei provvedimenti restrittivi in materia, “alla luce della contestuale assenza di misure restrittive di altre attività”.