Ordinanza sospesa. E’ questo l’esito del ricorso presentato questa notte innanzi al Tar di Catania e promosso dal “Comitato Scuola in presenza” di Messina, presieduto da Cesare Natoli, insegnante, ed aderente alla rete nazionale “Scuola in presenza” nazionale, contro l’ordinanza del sindaco Cateno De Luca, che aveva previsto la sospensione della didattica in presenza fino al 23 gennaio.
Il comitato, rappresentato dagli avvocati Armando Hyerace di Messina e Aurelio Rundo Sotera e Nicola Marchese di Sant’Agata di Militello, ha ottenuto la sospensiva, secondo quanto disposto con decreto oggi stesso dalla terza sezione del Tar etneo, del provvedimento del sindaco, fissando per la decisione collegiale la camera di consiglio del 9 febbraio 2022.
“È una vittoria del diritto e della difesa del benessere di bambini e ragazzi e del diritto all’istruzione. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno appoggiato in questa lotta di civiltà. Da domani, anche gli studenti messinesi potranno tornare in classe.” Commenta il presidente del Comitato Scuola in Presenza Messina Cesare Natoli.
“Siamo estremamente soddisfatti per il risultato ottenuto dal nostro ricorso. Il Covid ha già messo a dura prova i nostri figli, privandoli della socialità scolastica, nella quale si forma la loro personalità. Abbiamo visto e patito con loro fin troppo. La scuola non può più essere sacrificata sull’altare dell’isteria e del facile consenso. Sul piano giuridico, il TAR Catania ha affermato (come già il TAR Campania) che la fattispecie in esame è già normata a livello nazionale con disposizioni di rango primario e non residua spazio per ulteriori interventi contingibili e urgenti, avendo il legislatore nazionale previsto l’adozione di misure specifiche per il contesto scolastico. La norma per la verità appariva chiara; ma è servito l’intervento della Magistratura amministrativa per ribadirne il senso ed il valore. “ Hanno detto gli avvocati Armando Hyerace, Massimo Nicola Marchese e Aurelio Rundo Sotera.
I giudici amministrativi, infatti, richiamando quanto statuito dalla V Sezione del T.A.R. Campania, con decreto n. 20/2022 del 10 gennaio 2022, evidenzia che “la fattispecie in esame è già normata a livello nazionale con disposizioni di rango primario e che non residua, quindi, spazio per ulteriori interventi contingibili e urgenti, avendo il legislatore nazionale, nell’esercizio della propria discrezionalità, previsto, nell’ambito del sistema scolastico, l’adozione delle misure contemplate nella norma indicata. “Non è, quindi, possibile una chiusura generalizzata delle scuole, dovendo intervenirsi in modo puntuale e specifico in relazione ad ogni singola classe mediante quanto previsto nel citato art. 4 del dl 1/2002. Inoltre “l’indice di contagio nel Comune di Messina (887,4 su 100.000 abitanti) risulta analogo e in alcuni casi inferiore a quello riscontrato nel periodo 22-28 dicembre in altre Regioni italiane e, comunque, il Comune di Messina è, allo stato, ancora “zona gialla”, ricordando quanto già evidenziato sul punto dal governo regionale e cioè che eventuali interventi in deroga sono consentiti nelle Regioni e Province autonome solo per le “zone rosse” e sussistendo le ulteriori condizioni specificate nella disposizione non appare possibile fare riferimento alle difficoltà della situazione ospedaliera, cui deve porsi riparo mediante adeguate misure di natura amministrativa, con l’eventuale incremento dei posti letto o il trasferimento di pazienti che, in ipotesi, non possano essere accolti in terapia intensiva”.