E’ scontro a suon di ricorsi, ormai, sulla questione della chiusura delle scuole a Messina, in ragione del numero elevato di contagi covid. Non piace a tanti genitori la netta presa di posizione del sindaco Cateno De Luca, che ha riemesso l’ordinanza sindacale di sospensione della didattica in presenza fino al 23 gennaio, dopo i chiarimenti del governo regionale sulla possibilità di chiudere le scuole solo in presenza di zona rossa o arancione, richiesta ma non ancora istituita per la Città dello Stretto. Per questo è stato depositato questa mattina al Tar di Catania il ricorso promosso dal “Comitato Scuola in presenza” di Messina, presieduto da Cesare Natoli, insegnante ed aderente alla rete nazionale “Scuola in presenza” nazionale, contro l’ordinanza sindacale. E non sarebbe l’unico. Infatti, dal portale del tribunale catanese si evince che ce n’è un altro, depositato immediatamente prima.
Il comitato, rappresentato dagli avvocati Armando Hyerace di Messina e Aurelio Rundo Sotera e Nicola Marchese di Sant’Agata di Militello, e che aveva già invocato l’intervento del prefetto sul punto, ha deciso per l’azione legale, in risposta a quanto dichiarato dallo stesso De Luca, ovvero che finchè l’atto non è impuganto innanzia al Tar, rimane in vigore. “Come educatore, genitore e libero cittadino, non permetterò che la città in cui vivono i miei figli sia fuori dalle norme del diritto.” aveva preannunciato Cesare Natoli ieri sera via social “L’impugnazione al Tar dell’ordinanza sindacale che fa di Messina l’unica città metropolitana d’Italia in cui gli studenti saranno dietro uno schermo sarà depositata domani.” I genitori non condividono l’ennesima sospensione della didattica in presenza, che penalizzerebbe ulteriormente il percorso formativo e di socializzazione dei ragazzi, già fortemente segnati da due anni di pandemia e chiusure forzate.
A fare da apripista sul punto la sospensione disposta dalla V sezione del Tar di Napoli dello scorso 10 gennaio 2022, che ha stoppato in via cautelare monocratica, l’ordinanza n. 1 del 7 gennaio 2022, del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, impugnata da alcuni genitori di minori frequentanti la scuola elementare e media, nella parte in cui dispone la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e dell’attività scolastica e didattica in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado in tutte le scuole della Regione fino al 29 gennaio 2022. Secondo i giudici amministrativi campani, infatti, l’ ordinanza si pone in contrasto con il d.l. 7 gennaio 2022 n. 1 che ha dettato disposizioni uniformi per tutto il territorio nazionale individuando, all’art. 4 la disciplina per la “gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo” e predisponendo all’art 5 “misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID 19 nella popolazione scolastica”. Tali misure attuano, specificano e ampliano quanto già disposto dall’art. 1, d.l. 6 agosto 2021, n. 111. La norma statale, dicono i giudici in buona sostanza, è sovraordinata all’eventuale esercizio del potere amministrativo ed è escluso che possa residuare spazio, in questo ambito, per l’emanazione di ordinanze contingibili che vengano a regolare diversamente i medesimi settori di attività.
Vedremo ora se il Tribunale amministrativo etneo seguirà lo stesso percorso di quello Campano oppure deciderà diversamente.