Il diritto ad ottenere il contributo per il ristoro dei danni verificatisi nel 2010, a seguito dell’alluvione e delle frane a San Fratello, non rientra tra quelli soggettivi, ma è un interesse legittimo.
Con questa motivazione il Consiglio di Giustizia amministrativa, accogliendo l’appello proposto da due privati, ha annullato la sentenza emessa lo scorso anno dai giudici della quarta sezione del Tar di Catania, rinviando gli atti allo stesso Tar.
La controversia giudiziaria è stata avviata da due cittadini di San Fratello, rappresentati dall’avvocato Giampiero De Luca, contro la Regione, il dipartimento regionale della protezione civile, il Ministero dell’Interno ed il comune di San Fratello.
Come è noto dall’11 al 17 febbraio 2010 il territorio di San Fratello fu devastato da alluvioni e frane. Per il ristoro dei danni subiti da edifici pubblici e privati furono disposte ordinanze per ottenere contributi per la ricostruzione o la delocalizzazione dei fabbricati danneggiati.
I due privati avevano avanzato richiesta di contributo per la ricostruzione di un fabbricato di loro proprietà, ma fu rigettata perchè una porzione del fabbricato risultava di proprietà di altro soggetto che non aveva presentato specifica istanza. Da qui fu presentato ricorso al Tar, che in parte lo dichiarò improcedibile e, per il resto, inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trasferendo gli atti al giudice ordinario.
Il Cga si è pronunciato invece in modo completamente diverso, questo perché i contributi a ristoro dei danni subiti dai proprietari dagli edifici alluvionati sono stati previsti con Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri e non è stata emanata una legge, dunque non si prestano ad essere classificati come diritto soggettivo, trattandosi di misure assistenziali o indennizzi.
Nel caso di specie, ha scritto il Cga, si è in presenza di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo. Il Cga, pertanto, ha accolto l’appello, annullando la sentenza emessa dal Tar lo scorso anno; gli atti dunque non vanno al giudice ordinario, ma restano al giudice amministrativo.