Resta in vigore il pagamento disposto a favore di quattro architetti, titolari della progettazione e direzione dei lavori nel centro abitato e nella zona storica di Reitano, così come disposto dal Tar di Catania; rigettate le richieste di risarcimento avanzate dagli stessi professionisti nei confronti del comune nebroideo. Così ha deliberato il Consiglio di Giustizia Amministrativa.
Da un lato ha respinto l’appello prospettato dal comune montano e dall’altro l’appello incidentale dei professionisti. Il comune di Reitano è stato rappresentato dall’avvocato Massimo Miracola, i professionisti dagli avvocati Guido Barbaro e Raffaela Pugliano.
La vicenda si riferisce ad un bando del 2001, quando il comune affidò incarichi per l’arredo urbano del centro abitato – 2° lotto” e il recupero architettonico ed ambientale del centro storico. Furono redatti ed approvati i progetti ed in ossequio a questi, nel 2002, il comune ottenne un finanziamento regionale. Nel 2005, rilevate presunte anomalie, i progetti furono riapprovati con alcune variazioni. Nel 2006 il comune comunicò ai professionisti l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela del bando di gara del 2001 e dell’affidamento degli incarichi, annullati in avanti nel 2006 e poi conferiti ad altri professionisti esterni. Da qui ricorsi al Tar e ora al Cga.
Le ultime vicende amministrative riguardano la sentenza del 28 febbraio 2020 con la quale il Tar ha accolto in parte il ricorso dei professionisti, condannando il comune di Reitano al pagamento di alcune somme. Il Cga, con la sentenza del 16 dicembre 2021, ha riconosciuto innanzitutto la giurisdizione del giudice amministrativo, evidenziando come sia stata accertata l’illegittimità della deliberazione di giunta municipale; infatti furono ritirati gli atti relativi agli affidamenti ai ricorrenti e l’amministrazione utilizzò il potere di autotutela che rappresenta una delle più tipiche e incisive forme di esercizio del potere autoritativo, rispetto al quale si posizionano situazioni di interesse legittimo.
Da qui il rigetto dell’appello presentato dal comune montano. Nello stesso tempo il Cga ha rigettato anche l’appello incidentale formulato dai professionisti, che avevano chiesto una maggiore quantificazione del danno, la domanda di risarcimento dei danni all’immagine e di perdita di chance.