sabato, Novembre 23, 2024

Mistretta, bando per i fondi rustici, sul diritto di prelazione deciderà il giudice ordinario

Comune Mistretta

Sarà il giudice ordinario a dirimere la controversia tra il titolare di un’azienda agricola zootecnica di Mistretta, rappresentato dagli avvocati Carmelo Panatteri e Gianfranco Castrogiovanni ed il comune di Mistretta rappresentato dall’avvocato Giovanni Lentini. Così hanno deciso i giudici della terza sezione del Tar di Catania.

L’imprenditore agricolo aveva chiesto l’annullamento di verbali collegati alla procedura di gara per la locazione di fondi rustici – primo bando – redatti dalla commissione di gara del comune di Mistretta, con cui si decise la non ammissione del ricorrente all’esercizio del diritto di prelazione.

Evidenziò di essere stato anche conduttore sulla base di un contratto di affitto stipulato nel 2008 di un fondo rustico in contrada Cernita/Ferlizzi di proprietà del comune di Mistretta.

In generale, per i contratti di affitto in scadenza, il comune ha previsto la possibilità di rinnovo tramite pubblica gara ed in particolare, con deliberazione 12 del 2 luglio 2019 adottata dalla commissione straordinaria – un diritto di prelazione a favore dei precedenti affittuari, a condizione che risultassero in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi e fossero in regola con i pagamenti.

Il 3 dicembre 2019 il comune di Mistretta approvò il bando di gara per l’assegnazione dei fondi rustici tramite contratto di affitto, includendovi anche quello che fino a poco tempo prima era stato condotto dall’imprenditore. Quest’ultimo presentò la sua offerta e specificò di voler esercitare il diritto di prelazione.

La commissione di gara, dopo averlo ammesso, escluse che potesse esercitare il diritto di prelazione, perché l’imprenditore è stato ritenuto titolare di reddito di impresa diverso dal reddito da allevamenti e aggiudicò il lotto ad una società agricola. Da qui il ricorso al Tar.

I giudici hanno ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, così come richiesta dal comune di Mistretta; la commissione di gara, secondo la valutazione dei giudici, non ha “compresso” interessi legittimi – ma ha disconosciuto solo la titolarità del diritto di prelazione e dunque un diritto soggettivo. Dunque la controversia dovrà essere giudicata dall’autorità giudiziaria ordinaria.

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