I giudici della prima sezione del Tar di Catania hanno accolto il ricorso presentato da “Telecom Italia spa” annullando la relazione istruttoria del 2 dicembre 2005 e la successiva nota del 6 febbraio 2006 firmate dal comune di Sant’Agata Militello, collegata ad un progetto di sostituzione di tre antenne in una stazione radio base.
Il ricorso era stato presentato dall’azienda telefonica, rappresentata dall’avvocato Giovanni Zucchi contro il comune tirrenico. In discussione, oltre alle due note che sono state annullate, anche il regolamento comunale per l’installazione di infrastrutture di telecomunicazione ed il controllo dei campi elettromagnetici, adottato dal consiglio comunale il 6 dicembre 2004.
La Telecom aveva presentato al comune un’istanza il 7 settembre 2005, per ottenere l’autorizzazione alla sostituzione di tre antenne di una preesistente stazione radio. Il comune rilevò la non conformità degli elaborati presentati dall’azienda al regolamento comunale, evidenziando la necessità di un loro aggiornamento. Da li il parere di rinvio adottato dal comune.
Per il Tar il ricorso deve essere accolto, mentre deve essere rigettato solo con riferimento alla domanda di risarcimento danni. Per l’azienda ed in avanti per il Tar il provvedimento di rinvio adottato dal comune è illegittimo in violazione dei termini previsti dalla legge; in avanti il comune ha violato ulteriori termini per la richiesta di integrazioni documentali. Per i giudici non merita accoglimento solo la richiesta di risarcimento danni, perché formulata in modo generico.