Resta vigente l’esclusione del comune di Torrenova dal rimborso delle spese sostenute nell’anno scolastico 2009/2010 per il trasporto degli alunni della scuola media superiore. Così hanno deciso i giudici della seconda sezione del Tar di Palermo sul ricorso proposto dal comune di Torrenova, rappresentato dall’avvocato Paolo Starvaggi.
E’ stato presentato contro l’assessorato regionale autonomie locali e nei confronti del comune di Acquedolci. Il comune di Torrenova ha chiesto l’annullamento del decreto assessoriale 84 del 18 luglio 2012 e del prospetto di esclusione dal rimborso delle spese sostenute nell’anno scolastico 2009/2010 per il trasporto degli alunni della scuola media superiore.
Per la Regione l’istanza presentata dal comune era inammissibile, perché pervenuta oltre il termine di presentazione indicato dalla circolare 32 del 19 ottobre 2011. I giudici del Tar, a prescindere da ogni valutazione sulla tempestività, hanno giudicato infondato il ricorso e deve essere rigettato. Il contributo è stato negato poiché l’istanza del comune è stata presentata l’11 gennaio 2012 oltre il termine di sessanta giorni previsto dalla circolare 32, scaduto l’11 gennaio 2012.
La natura perentoria del termine di presentazione è insita e giustificata da esigenze di programmazione e di bilancio e la circolare è solo un atto amministrativo generale adottato al fine di potere programmare la spesa pubblica e garantire il buon andamento della pubblica amministrazione e si limita a fissare delle regole per gestirne l’erogazione. Da qui il rigetto del ricorso e anche della richiesta di risarcimento.