Nulla cambia negli atti di gara per l’appalto del servizio di gestione delle residenze sanitarie assistenziali di San Piero Patti, Patti e Sant’Angelo di Brolo e nell’aggiudicazione definitiva del servizio. Così hanno deciso i giudici della quarta sezione del Tar di Catania.
Il ricorso è stato presentato da un’azienda rappresentata dall’avvocato Giovanna Saija contro l’Asp di Messina, rappresentata dall’avvocato Felice Panebianco e nei confronti della ditta aggiudicataria del servizio, rappresentata dall’avvocato Antonio Sottile.
L’azienda ricorrente aveva chiesto l’annullamento della deliberazione del 16 marzo 2022 con la quale furono approvati gli atti della gara con contestuale aggiudicazione definitiva, per il lotto numero 2, per l’importo di 68.400,00 euro quale canone concessorio annuo ed il punteggio di 89,39 e per il lotto numero 3, per l’importo di 60 mila euro quale canone concessorio annuo e il punteggio complessivo di 95.
Aveva richiesto anche l’esclusione della ditta aggiudicataria, il subentro nel contratto di appalto per il lotto numero 2 o in subordine, il risarcimento dei danni, con la condanna dell’Asp al pagamento di una somma.
L’Asp di Messina ha indetto la gara il 21 novembre 2019, suddividendola in tre lotti: San Piero Patti lotto 1, Patti lotto 2 e Sant’Angelo di Brolo lotto 3. Il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed è stata prevista la possibilità per ciascun concorrente di poter partecipare a tutti e tre i lotti, prevedendosi però che ogni operatore economico non potesse aggiudicarsene più di due.
La ditta ricorrente ha partecipato alla gara per il lotto 2, quello della rsa di Patti e si è classificata seconda; ha contestato che la ditta aggiudicataria non presentasse i requisiti di capacità economica e finanziaria prescritti del bando.
Per il Tar il ricorso è infondato ed è stato rigettato, perché la stazione appaltante ha correttamente valutato il possesso del requisito della capacità economica e finanziaria, ancorandolo al singolo lotto, sulla base dell’assunto secondo cui ciascuno lotto costituisce una procedura a sé stante rispetto agli altri lotti da aggiudicare.
Nel caso in oggetto per il Tar la ditta aggiudicataria era infatti in possesso del requisito della capacità economica e finanziaria richiesto dalla legge.