L’istanza non è generica e oltretutto è funzionale all’esercizio delle prerogative dell’organizzazione sindacale. Per questo motivo i giudici della seconda sezione del Tar di Catania hanno accolto il ricorso proposto dalla Fials di Messina, rappresentata dall’avvocato Alberto Barbera, contro l’Asp di Messina, rappresentata dall’avvocato Francesco Nicosia.
Il contraddittorio si riferiva alla richiesta del sindacato, presieduto dal segretario provinciale Domenico La Rocca, di ottenere copia di tutte le disposizioni di servizio/assegnazioni/trasferimenti verso il dipartimento salute mentale di Barcellona Pozzo di Gotto nei confronti del personale infermieristico dall’1 gennaio 2020 fino al 26 febbraio 2022.
Per l’Asp l’istanza di accesso proposta dal sindacato avrebbe determinato solo un generale controllo sull’attività dell’Asp, un chiaro carattere esplorativo e come tale non meritevole di tutela giuridica e poi sarebbe stata generica.
Il Tar, nella sentenza del 6 ottobre scorso, è partito dall’assunto che sussiste un principio generale dell’attività amministrativa per favorire la massima ostensione dei documenti amministrativi; ha accolto il ricorso ritenendo che l’istanza di accesso è funzionale all’esercizio delle prerogative delle organizzazioni sindacali.
Nel contempo è tutt’altro che generica, perché indica con precisione la tipologia di atti richiesti e il tempo in cui sono stati emanati questi atti. Oltretutto la documentazione richiesta non appare di difficile reperibilità.
Per tutti questi motivi, il ricorso è stato accolto ed il Tar ha ordinato all’Asp di Messina di consentire l’accesso alla documentazione richiesta. L’Azienda è stata condannata anche al pagamento delle spese processuali.