Revocato il provvedimento, il ricorso è improcedibile. Così come era avvenuto per l’ordinanza di divieto di condurre cani o altri animali in luoghi pubblici di Gioiosa Marea, la stessa decisione è stata adottata per quella sul divieto di sosta agli autocaravan su tutto il territorio comunale dall’1 maggio al 30 ottobre 2022.
Così hanno deciso i giudici della quarta sezione del Tar di Catania sul ricorso proposto dall’associazione nazionale coordinamento camperisti, rappresentata dall’avvocato Marcello Viganò contro il comune di Gioiosa Marea, rappresentato dall’avvocato Vincenzo Amato.
L’associazione aveva chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza 21 del 27 aprile 2022, nella parte in cui ha istituito il divieto di sosta agli autocaravan su tutto il territorio comunale di Gioiosa Marea dall’1 maggio al 30 ottobre 2022.
Nello specifico sussisteva il divieto di sostare con veicoli adibiti a dimora ed utilizzati per campeggiare e/o pernottare, quali campers e roulottes; una misura adottata dal sindaco sia per motivi di carattere igienico-sanitario (abbandono incontrollato di rifiuti, accensione di fuochi e sversamenti di materiali inquinanti) che di sicurezza pubblica (danneggiamento al patrimonio pubblico e impedimento della sua fruibilità).
L’associazione ha ritenuto il provvedimento illegittimo, una misura sproporzionata, inadeguata e non necessaria e comunque contraria alle direttive ministeriali in materia. Costituitosi in giudizio il comune di Gioiosa Marea, ha depositato l’ordinanza sindacale 62 del 12 settembre successivo con la quale veniva revocata l’ordinanza sindacale in contestazione. A questo punto, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.