Il comune di Brolo resta fuori dal programma del piano nazionale della sicurezza stradale. Così hanno deciso i giudici della quarta sezione del Tar di Catania sul ricorso proposto dal comune di Brolo, rappresentato dall’avvocato Natale Bonfiglio, contro l’assessorato regionale turismo, telecomunicazioni e trasporti.
Era stato chiesto l’annullamento del decreto regionale 1446 del 19 dicembre 2007 per la mancata ammissione a finanziamento. Il comune di Brolo partecipò alla selezione per l’attuazione del 1° e 2° programma del piano nazionale della sicurezza stradale di cui al decreto regionale e avanzò una proposta complessa, costituita da due proposte di intervento del costo complessivo di 976 mila euro, con una richiesta di cofinanziamento di 632 mila euro.
Non ottenendo l’ammissione al cofinanziamento scattò l’impugnativa, contestando la graduatoria finale degli enti e dei progetti ammessi a cofinanziamento per un importo complessivo di oltre 23 milioni di euro e la contraddittorietà della valutazione con l’allegato “D” del bando.
Ribadendo il rigetto del ricorso, il Tar ha evidenziato che la graduatoria si basava su quattro parametri di valutazione e che nell’ipotesi di proposte complesse, costituite cioè da più interventi come quello del comune di Brolo, ai fini della valutazione, si sarebbero dovuti analizzare i parametri di valutazione di ogni singolo intervento.
Non sarebbero state ammesse a finanziamento le proposte che non avessero raggiunto complessivamente un fattore globale pari almeno a trenta punti e singolarmente un punteggio complessivo pari almeno a sessanta punti. Nell’elenco delle proposte non ammesse a cofinanziamento il punteggio di 35,5 punti è stato attribuito alla proposta complessa del comune di Brolo, perché si reputa insufficiente la qualità progettuale dell’intervento proposto rispetto alle finalità del bando.
La proposta complessiva ha riportato il punteggio di 19,53 punti, perché la proposta non raggiunge il fattore globale minimo previsto dal bando. Visto l’ultimo punteggio, per il Tar il giudizio espresso attribuito dalla commissione è corretto e per questo il ricorso deve essere respinto.