La prima sezione civile della Corte di Cassazione, presieduta da Francesco Antonio Genovese, ha rigettato il ricorso relativo alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità dell’attuale sindaco di Longi Antonino Fabio.
La Suprema Corte, come si evince da un comunicato inviato dall’esecutivo del centro montano, ha seguito l’interpretazione della Corte d’appello di Messina che, con sentenza del 23 febbraio 2021, aveva accolto l’appello dell’attuale primo cittadino, rappresentato dall’avvocato Emidio Riolo, neutralizzando l’ordinanza del Tribunale di Patti che, il 13 novembre 2019, aveva disposto invece la decadenza dalla carica di sindaco.
Secondo il verdetto d’appello Antonino Fabio non è decaduto dalla carica di sindaco di Longi, perché ha tempestivamente rimosso la causa di incompatibilità. In contraddittorio c’è stata sempre la vicenda dell’incompatibilità e del ruolo del fratello del sindaco, direttore del consiglio di amministrazione della Banca di credito cooperativo Valle del Fitalia.
A quest’ultima, fino a maggio 2019, era stata affidata la tesoreria comunale. In sentenza è stato evidenziato come l’incompatibilità fosse stata azzerata con la rescissione del contratto dopo l’insediamento. Infatti i rapporti tra banca e comune cessarono entro dieci giorni dalla proclamazione del sindaco. Sempre dal comunicato inviato dall’amministrazione si evince come le cause di ineleggibilità debbano essere distinte da quelle di incompatibilità e da esse conseguono effetti differenti. Le prime impediscono l’elezione e la viziano, le seconde non incidono sull’elezione, ma impediscono di ricoprire la carica, dando luogo alla decadenza nel caso in cui non vengano rimosse nei termini previsti.
In questo caso il rapporto tra banca e comune per la tesoreria cessò il 10 maggio 2019, il 16 maggio successivo il consiglio comunale approvò lo schema di convenzione con Poste Italiane, che sottoscrisse il contratto il 20 maggio con passaggio delle consegne il 5 giugno.