sabato, Novembre 23, 2024

Stoppato il Ministero, il Tar del Lazio ha disposto l’obbligo di valutare il progetto dei comuni di San Salvatore di Fitalia, Galati Mamertino e Mirto

san salvatore fitalia

E’ stata annullata la nota del Ministero della Cultura del 26 maggio 2022 con la quale i comuni di San Salvatore di Fitalia, Galati Mamertino e Mirto erano stati esclusi dalla domanda di finanziamento del pnrr, per interventi di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici. Così ha deciso la sezione seconda quater del Tar del Lazio con sentenza del 17 gennaio scorso.

I tre comuni, rappresentati dall’avvocato Natale Bonfiglio, si sono dovuti rivolgere a Roma, dopo che il Ministero della Cultura e il comune di Tripi avevano eccepito l’incompetenza per territorio del Tar di Palermo, indicando quale giudice competente il Tar del Lazio.

Nel settembre dello scorso anno il Tar di Palermo si dichiarò incompetente, perché i tre comuni ricorrenti avevano impugnato atti ministeriali e l’avviso pubblico del pnrr che aveva valenza nazionale. E ora siamo a giorni nostri.

I tre comuni, rappresentati sempre dall’avvocato Natale Bonfiglio, hanno dovuto rivolgersi al Tar del Lazio e anche in questa sede si è costituito il comune di  Tripi, con l’avvocato Michele Giorgio.

La vicenda riguarda la nota del 26 maggio 2022, con la quale il rup presso l’Unità di Missione per l’attuazione del Pnrr del segretariato generale del Ministero della Cultura comunicò al comune di San Salvatore di Fitalia – comune capofila – l’esclusione della domanda di finanziamento della proposta di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici.

Per il Tar del Lazio il ricorso è fondato e deve essere accolto, perché le delibere dei tre comuni con le quali hanno aderito al progetto per l’importo di 2.560.000,00 euro, comunicando la volontà di voler partecipare insieme e di essere rappresentate dal comune di San Salvatore di Fitalia, risultano agli atti e risalgono oltretutto ad un tempo antecedente la scadenza del bando.

Invece di escludere i tre comuni, come si evince ancora dalla sentenza del Tar del Lazio, il Ministero avrebbe potuto adottare il soccorso istruttorio, utile per richiedere chiarimenti o integrazioni documentali che risultassero necessarie.

Per il Tar l’esclusione dei tre comuni e la graduatoria definitiva dei progetti dei comuni ammessi originariamente a finanziamento sono illegittime. Da qui l’annullamento della nota in contestazione, per cui ora sussiste l’obbligo per il Ministero della Cultura di valutare nel merito il progetto proposto dai tre comuni.

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