Il ricorso è inammissibile, la Bono resta aggiudicataria del servizio di igiene ambientale del comune di Capo d’Orlando. Così ha deciso il Cga sul contraddittorio avviato dalla “Ecolandia srl”, rappresentata dall’avvocato Agatino Cariola contro la “Bono SLP srl”, rappresentata dagli avvocati Riccardo Rotigliano e Giuseppe Acierno, la Regione Siciliana e nei confronti della Srr Messina Provincia.
Aveva chiesto la revocazione della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa del 19 aprile 2022, dopo che lo stesso Cga aveva accolto l’appello principale proposto dalla Bono, riformando la sentenza del Tar di Catania del 2021. Da qui l’annullamento dell’aggiudicazione a favore della Ecolandia, dichiarando inefficace il contratto stipulato e disponendo il subentro della Bono SLP.
La Srr Messina Provincia, con bando del 20 agosto 2020, aveva indetto una gara per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani nei comuni di Capo d’Orlando – lotto 1 per oltre 13 milioni di euro e Tortorici – lotto 2 per oltre 2 milioni di euro. La gara del lotto 1 fu aggiudicata alla Ecolandia, seconda si classificò la Bono.
Quest’ultima propose ricorso al Tar di Catania che confermò l’aggiudicazione originaria; a questo punto la Bono propose appello e lo stesso fece la Ecolandia per contestare l’ammissione alla gara della Bono. Il Cga, accogliendo l’appello principale della Bono, annullò l’aggiudicazione a favore della Ecolandia.
Da qui si è arrivati alla richiesta di revocazione e di sospensione in via cautelare della sentenza del 2022. Sia la Regione che la Bono evidenziarono l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Il Cga, prima ha respinto la richiesta di sospensiva e poi ha giudicato il ricorso inammissibile, perché, com’è scritto in sentenza, “le due note comunali su cui si fonda il motivo di revocazione sono state formate dal comune di Capo d’Orlando su espressa richiesta della Ecolandia soltanto dopo il deposito della sentenza del Cga, senza peraltro che sia stata allegata e documentata in giudizio una causa di forza maggiore o il fatto dell’avversario che ne avevano in ipotesi reso impossibile la produzione nel giudizio originario nel quale è stata pronunciata la sentenza oggetto del contraddittorio.”
Ecco perché il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile.