Via libera da parte dell’Aula della Camera al decreto legge sul Ponte dello Stretto. I voti a favore sono stati 182, i no 93, 1 astenuto. Il testo passa ora all’esame del Senato. “Non posso che esprimere grande soddisfazione. Il Ponte di Messina è fondamentale e strategico, collegherà la Sicilia con il resto dell’Europa. Andiamo spediti verso i lavori nel 2024”, esulta il sottosegretario Alessandro Morelli, arrivando a sostenere che l’opera “creerà 100 mila posti di lavoro e permetterà a 5 milioni di abitanti siciliani di avvicinarsi in maniera reale al resto del continente, dando all’Europa la piattaforma logistica naturale migliore verso Suez e l’Africa”.
Il decreto definisce i nuovi “assetto societario e governance” della Stretto di Messina spa, la società nata nel lontano 1981 per realizzare e gestire il ponte, liquidata per legge dal governo Conte II e riattivata dall’esecutivo Meloni con l’ultima legge di bilancio.
Il costo complessivo dell’opera è quantificato in 13,5 miliardi di euro, secondo l’ultimo aggiornamento.
Il dl prevede pieni poteri al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, al quale ultimo sono attribuite funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa sulla società in ordine alle attività oggetto di concessione”.
La gestione della pratica, quindi, è affidata in toto a Matteo Salvini, che secondo il decreto può proporre “la nomina di un commissario straordinario” al quale “sono attribuiti, in via sostitutiva, tutti i compiti conferiti alla società concessionaria relativi alle procedure di affidamento e alla realizzazione dell’opera”. Il Consiglio d’amministrazione, prevede ancora il dl, è “composto da cinque membri, di cui due designati dal ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che ricoprono rispettivamente la carica di presidente e di amministratore delegato, un membro designato dalla Regione Calabria, un membro designato dalla Regione Sicilia” e uno d’intesa da Rfi e Anas. La concessione, si legge all’articolo 2, avrà “una durata di trent’anni decorrenti dall’entrata in esercizio dell’opera”.