domenica, Settembre 8, 2024

Montagnareale: rinnovo di due concessioni demaniali marittime, il Cga ha accolto la sospensiva

messina porto

Sono sospesi gli effetti di due decreti emessi il 18 gennaio scorso dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto che ha rigettato l’istanza di una società consortile di Montagnareale per il rinnovo e per quattro anni, di due concessioni demaniali marittime. La prima di 145 metri quadrati, per mantenere il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi e non in località Molo Marullo a Milazzo e la seconda, per circa 2000 metri quadrati, per mantenere lo stesso deposito in località Zona Falcata a Messina.

Così ha deciso il Consiglio di Giustizia Amministrativa, che, con due ordinanze, ha accolto la richiesta di sospensiva che era stata negata dal Tar di Catania. La società consortile, rappresentata dall’avvocato Natale Bonfiglio, aveva presentato ricorso contro l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto Porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria e l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto Messina.

Ha evidenziato di  aver iniziato l’attività il 25 ottobre 2013 e ha ottenuto la concessione demaniale dell’area oggetto di controversia nel 2017. Nel 2021 ottenne l’iscrizione provvisoria all’esercizio dell’attività di raccolta e smaltimento rifiuti, ritiro rifiuti via terra e via mare prodotti a bordo delle navi che fanno scalo entro la circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Messina; in avanti chiese il rinnovo della concessione demaniale.

Il Tar ha detto no, ma l’avvocato Bonfiglio per conto della società, ha ribadito che le aree in questione ospiterebbero l’impianto portuale e di eseguire un servizio pubblico, per assicurare il rapido conferimento dei rifiuti e residui prodotti a bordo delle navi, evitando ingiustificati ritardi. Poi di dover garantire standard di sicurezza per l’ambiente e per la salute e di aver stipulato contratti con diverse compagnie di navigazione per lo scarico dei rifiuti a bordo delle navi.

E poiché per il Cga, nelle more dello svolgimento del giudizio, appare prevalente il pericolo rappresentato con riferimento al mantenimento dell’impianto e, dunque, degli attuali standard di differenziazione dei rifiuti, da qui l’accoglimento della richiesta di sospensiva che era stata negata dal Tar.

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