venerdì, Ottobre 18, 2024

Sant’Agata Militello: mantenimento della sezione distaccata del Tribunale di Patti, il Tar ha detto no

Comune sant'agata a

I motivi del ricorso si riferiscono alle disposizioni dell’atto legislativo del Ministero della Giustizia con cui si attuò la revisione dei tribunali ordinari e nello specifico della soppressione della sezione distaccata di S. Agata di Militello, non possono essere sottoposte a valutazioni da parte del giudice amministrativo. Per questo ed altri motivi il ricorso è infondato.

Così hanno deciso i giudici della seconda sezione del Tar di Catania, nel ricorso presentato dal comune di Sant’Agata di Militello, rappresentato dagli avvocati Massimo Miracola, Aurelio Rundo Sotera e Paolo Starvaggi, contro il Ministero della Giustizia.

Era stato chiesto l’annullamento del decreto del Ministero della Giustizia con il quale fu disposto, dal 13 settembre 2012, il trasferimento al Tribunale di Patti di tutte le controversie civili e penali trattate presso la sezione santagatese, unitamente al personale di cancelleria, lasciando presso i locali della sezione solamente l’archivio.

Per il comune, contestando l’illegittimità e l’incostituzionalità del decreto, ci sarebbero stati tutta una serie di motivi perché la sezione restasse dov’era, non  dimenticando che il Presidente del Tribunale di Patti aveva espresso parere favorevole, affinché i locali fossero utilizzati per un periodo non superiore ad un biennio, mentre, al contrario, l’accorpamento avrebbe creato problemi, tenuto conto dell’insufficienza della struttura che ospita la sede centrale.

Per il Ministero le censure sollevate dal comune sarebbero state inammissibili, in quanto riguardanti un atto con valore di legge che non riguardava un singolo ufficio giudiziario, cioè un isolato episodio di riorganizzazione amministrativa, bensì il complesso della ripartizione degli uffici giudiziari presenti sul territorio nazionale e, dunque, in definitiva, l’ordinamento giudiziario nel suo complesso.

Su questa materia il giudizio amministrativo non può trovare spazio. Ma anche se avessero mantenuto una natura amministrativa, ha scritto il Tar, le censure del ricorso sarebbero state inammissibili, perchè in gran parte riferite a profili di merito di scelte derivanti dall’esercizio di poteri discrezionali. E anche queste sfuggono al giudizio amministrativo. Per il resto, poichè privi di rilievo sono stati giudicati i profili di illegittimità costituzionale avanzati dal comune, il ricorso è stato giudicato infondato.

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