E’ stato sospeso il giudizio tra il comune di Terme Vigliatore e di Barcellona Pozzo di Gotto, riguardo al pagamento di oltre un milione di euro, richiesto da Palazzo Longano, quale tariffa di depurazione per il trattamento dei reflui convogliati all’impianto di depurazione di contrada Cantoni.
Gli atti sono stati trasmessi alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, perché si pronuncino sulla titolarità del giudice. Questo il senso dell’ordinanza emessa dai giudici della quinta sezione del Tar di Catania.
In questa causa si fronteggiano il comune di Terme Vigliatore, rappresentato dall’avvocato Francesco Puliafito ed il comune di Barcellona Pozzo di Gotto, rappresentato dall’avvocato Nicola Verderico. Il primo comune ha chiesto l’annullamento dell’atto di ingiunzione dell’11 ottobre 2021, con il quale è stato richiesto di pagare oltre un milione di euro.
Per il comune termense lo strumento dell’ordinanza-ingiunzione non è utilizzabile perché il credito non presenta il carattere di certezza e liquidità e perché l’importo è stato quantificato unilateralmente da Palazzo Longano.
Con sentenza del 9 giugno scorso, il Tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto si dichiarò incompetente a favore del giudice amministrativo ed il comune di Terme Vigliatore ribadì al Tar la posizione assunta davanti al giudice ordinario; evidenziò tra le altre come quanto deliberato dal comune di Barcellona Pozzo di Gotto avrebbe potuto trovare applicazione solo nei confronti dei cittadini barcellonesi, giudicando per altro esagerato l’aumento della tariffa.
Il comune di Barcellona Pozzo di Gotto, costituitosi in giudizio, ha chiesto di dichiarare inammissibile e infondato il ricorso e proponendo domanda riconvenzionale per il pagamento a proprio favore delle somme residue all’esito di alcuni pagamenti effettuati nelle more dal comune ricorrente.
Per il Tar non è il giudice amministrativo che può decidere questa controversia, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Da qui la trasmissione degli atti alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, affinché si pronuncino sul conflitto negativo di giurisdizione e affermino la giurisdizione del giudice ordinario. Il giudizio è sospeso.