Rigetto della sospensiva e trattazione nel merito al 27 febbraio 2024. Così hanno deciso i giudici della quinta sezione del Tar di Catania sui ricorsi presentati dai comuni di Librizzi, Montagnareale, San Piero Patti, San Pier Niceto, San Filippo del Mela, Montalbano Elicona, Messina, Mistretta e Letojanni.
Tutti i comuni avevano chiesto l’annullamento, previa sospensiva, delle deliberazioni dei commissari ad acta, insediatisi al posto dei consigli comunali, con le quali fu formalizzata l’adesione alla costituenda società a partecipazione mista pubblico-privata “Messinacque spa” e di tutti gli atti amministrativi collegati a questo provvedimento.
Per i giudici del Tar la riorganizzazione del servizio idrico integrato dell’ATI Messina è un obiettivo del Pnrr, rispetto al quale l’attivazione dei poteri sostitutivi dei commissari ad acta appare, ad un primo esame, giustificato dalla inerzia dei consigli comunali rispetto ad un puntuale obbligo sancito dalla previsione normativa di settore.
E poiché sussiste obbligo di adesione alle scelte organizzative decise dall’Ati idrico, i giudici hanno rigettato la richiesta di sospensiva, fissando la trattazione nel merito al 27 febbraio 2024.
Questi i legali impegnati in questi ricorsi amministrativi: gli avvocati Maria Catena Sciammetta per i comuni di Librizzi, Montagnareale, San Piero Patti e Montalbano Elicona, Santi Delia per i comuni di San Pier Niceto, San Filippo del Mela e Messina, Salvatore Gentile per il comune di Letojanni e Paolo Starvaggi per il comune di Mistretta.
Quest’ultimo comune ha sollevato anche censure che riguardano esclusivamente le sorgenti e gli impianti presenti all’interno del territorio comunale, in quanto gravati da usi civici, e che quindi non possono essere sottratti alla loro destinazione. Ma su questo punto e su tutti gli altri aspetti della vicenda si deciderà il 27 febbraio.