venerdì, Novembre 22, 2024

Fondachelli Fantina: manca la motivazione sulla revoca dalle funzioni di vice sindaco, accolto il ricorso di Carmelo Citraro

tribunale

L’atto di revoca dalle funzioni di vice sindaco non è stato supportato dai fatti che hanno determinato il venir meno della fiducia con il sindaco. Ecco perchè i giudici della quinta sezione del Tar di Catania hanno accolto il ricorso proposto da Carmelo Citraro contro il comune di Fondachelli Fantina. Citraro è stato rappresentato dall’avvocato Alberto Barbera, il comune montano dagli avvocati Andrea Scuderi e Rosario Orazio Russo.

Nel ricorso è stato chiesto in linea generale l’annullamento della determinazione sindacale 19 dell’11 settembre scorso con la quale il sindaco di Fondachelli Fantina revocò parzialmente la propria precedente determinazione del 13 giugno scorso, relativa alla nomina della giunta comunale a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2023; Carmelo Citraro era stato nominato vice sindaco e assessore e fu poi sostituito.

Per i giudici il ricorso è meritevole di positivo apprezzamento, ribadendo, come da consolidata giurisprudenza, che la revoca dell’assessore comunale sia un atto di alta amministrazione e non un atto politico, con suo conseguente assoggettamento al sindacato del giudice amministrativo e all’obbligo di motivazione.

La revoca degli assessori comunali rientra nella piena scelta discrezionale del sindaco, caratterizzandosi per il rapporto di fiducia fra il sindaco e gli assessori, destinati a collaborare con lui nell’amministrazione dell’ente locale anche come delegati, assegnati ai vari assessorati, per cui la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in via esclusiva al sindaco.

Il provvedimento di revoca però deve essere accompagnato da un’indicazione – anche soltanto generica – dei fatti o delle ragioni sui rapporti politici all’interno della maggioranza consiliare che hanno lesionato il vincolo di fiducia. Deve esserci dunque una motivazione anche per gli atti di alta amministrazione, per impedire che la lesione del vincolo fiduciario si trasformi in una formula vuota.

Qui, per i giudici del Tar di Catania, il caso è viziato da un difetto di motivazione, perchè non sono stati indicati i fatti che hanno determinato l’affievolimento della fiducia.

Ecco perchè il ricorso è fondato e il provvedimento impugnato è stato annullato per difetto di motivazione. Non è stata invece accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Il comune montano è stato condannato a pagare a favore del ricorrente le spese di giudizio.

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