sabato, Novembre 23, 2024

Gioiosa Marea: revocato un decreto ingiuntivo emesso a carico del comune per 945 mila euro

tribunale patti

Nullità del contratto e revoca del decreto ingiuntivo di oltre 945 mila euro; esultano le casse del comune di Gioiosa Marea. Questo si evince dalla sentenza emessa ieri dal giudice civile del tribunale di Patti Serena Andaloro.

Un copione che si è ripetuto e si ripete se è vero che, come in questo e nei casi precedentemente trattati, manchi la forma scritta del contratto; questo ha ribadito l’avvocato Natale Bonfiglio, che rappresentava il comune di Gioiosa Marea opponendosi al decreto ingiuntivo richiesto da Banca Farmafactoring spa di Milano, rappresentata dall’avvocato Monica Fazio.

Risale al 22 marzo 2019 l’opposizione al decreto ingiuntivo presentata dal comune tirrenico; Banca Farmafactoring richiedeva 945 mila euro per la fornitura di energia elettrica e gas naturale. L’avvocato Bonfiglio ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo e l’infondatezza del ricorso; Banca Farmafactoring ha chiesto la condanna del comune e dei terzi sottoscrittori al pagamento dell’intera somma e la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Quest’ultima richiesta è stata rigettata, con ordinanza del 15 ottobre 2019, mancando l’impegno contabile relativo alle forniture oggetto di causa.

Nelle conclusioni del processo l’avvocato Bonfiglio per il comune di Gioiosa Marea ha chiesto di dichiarare la nullità dei contratti, perchè mancava la forma scritta e il giudice ha ritenuto fondata questa eccezione, ribadendo un concetto già formalizzato in altre sentenze: i contratti conclusi dalla pubblica amministrazione richiedono la forma scritta e nel caso in oggetto Banca Farmafactoring ha prodotto solo moduli prestampati sottoscritti da dipendenti del comune.

Questi moduli o le fatture commerciali non sono elementi sufficienti ad integrare il requisito della forma scritta richiesta per i contratti stipulati con gli enti pubblici. Se essa manca, il contratto è nullo.

Anche riguardo al fatto che energia e gas siano state erogate in regime di salvaguardia, in mancanza del contratto scritto, gli atti sono nulli e improduttivi di effetti giuridici e insuscettibili di sanatoria.

Per il resto, nel caso in oggetto, come ha ancora eccepito l’avvocato Bonfiglio, manca anche l’impegno contabile e la delibera di copertura finanziaria.

In conclusione è stata dichiarata la nullità dei contratti tra Eni, Enel Energia, Eni Gas e Luce ed il comune di Gioiosa Marea, revocato il decreto ingiuntivo di 945 mila euro e condanna di Banca Farmafactoring al pagamento delle spese processuali.

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