Sussiste un interesse diretto a che le società Eco Burgus e I.Cos. ottengano dalla Srr Messina Area Metropolitana copia di tutti gli atti collegati alla gara per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto.
Così hanno deciso i giudici della terza sezione del Tar di Catania, accogliendo il ricorso presentato il 3 ottobre 2023 dalle due società, rappresentate dagli avvocati Ester Daina e Patrizia Biondo, contro la Srr ed il comune di Barcellona Pozzo di Gotto.
Le due società hanno partecipato come associazione temporanea di imprese alla gara per il servizio di igiene ambientale nella città del Longano indetta dalla Srr Messina Area Metropolitana; al primo posto si è classificata la Dusty, al secondo le due imprese.
A seguito del ricorso proposto da un’altra ditta, è stata confermata la graduatoria. In avanti, per un’altra gara, si è pronunciato il Tar di Palermo, che – come si evince dalla sentenza, ha sancito l’illegittimità dell’ammissione e dell’aggiudicazione per la Dusty.
Ritenendo che vi fossero collegamenti tra le due gare, le due società hanno chiesto che venisse revocata o annullata in autotutela l’aggiudicazione a favore della Dusty per l’appalto aggiudicato a Barcellona Pozzo di Gotto ed allo scorrimento della graduatoria in proprio favore; nello stesso tempo sono stati richiesti gli atti e i verbali di gara, dai quali venissero certificate le verifiche della stazione appaltante che sono state sollecitate dalle due società.
La Srr, come si evince ancora dalla sentenza, si limitò però solo a comunicare l’avvio del procedimento di verifica e in avanti la verifica positiva del possesso dei requisiti di legge da parte della ditta aggiudicataria, senza tuttavia allegare alcun documento utile a dimostrarlo.
Da qui il ricorso delle due società, ribadendo di avere un interesse concreto e attuale all’accesso agli atti, in relazione a vicende che potrebbero condurre in avanti allo scorrimento della graduatoria o alla riedizione della gara.
Il Tar di Catania ha accolto il ricorso, confermando quanto ribadito dalle due società e cioè che entrambe sono titolari di un intessere diretto, concreto e attuale ad accedere alla documentazione sullo svolgimento delle verifiche relative alla gara d’appalto. Da qui la Srr, entro 30 giorni, dovrà esibire la documentazione richiesta.