Il sindaco di Oliveri, accomunando promiscuamente il divieto di sosta con il divieto di campeggio abusivo, ha violato l’articolo 185 del codice della strada, che disciplina in maniera differente la sosta ed il campeggio delle auto-caravan. Sulla base di questo e di altri principi, i giudici della prima sezione del Tar di Catania hanno accolto il ricorso dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, rappresentata dall’avvocato Marcello Viganò, proposto contro il comune di Oliveri.
Era stato chiesto l’annullamento dell’ordinanza 31 del 25 giugno 2020 emessa dal sindaco di Oliveri, nella parte in cui istituì il divieto di sosta agli autocaravan nelle vie cittadine e nelle aree pubbliche dell’intero territorio comunale.
L’associazione dei camperisti opera dal 1985 e rappresenta gli utenti in autocaravan; tra i suoi scopi c’è quello di tutelare il diritto di tutti gli utenti in autocaravan a circolare sull’intero territorio nazionale, facendo valere il rispetto del Codice della Strada e dei decreti e delle direttive ministeriali, contrastare i provvedimenti che impediscono o limitano la circolazione delle autocaravan e promuovere iniziative per la concreta applicazione delle norme in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.
L’associazione, impugnando l’ordinanza del sindaco di Oliveri, evidenziò come non si sia tenuto conto della distinzione tra sosta e campeggio e che non sussisterebbero i presupposti per l’emanazione di un’ordinanza contingibile e urgente, oltretutto priva di un termine di efficacia.
Il Tar ha confermato come l’ordinanza non abbia tenuto conto della distinzione tra sosta e campeggio e accomunando promiscuamente il divieto di sosta con il divieto di campeggio abusivo, ha violato l’articolo 185 del codice della strada, che disciplina in maniera differente la sosta ed il campeggio delle auto-caravan. Per il resto, ha scritto ancora il Tar, non è stata documentata una situazione di effettivo pericolo di danno grave e imminente, accertata a seguito di approfondita istruttoria, che è il presupposto delle ordinanze contingibili e urgenti; non solo ma l’ordinanza ha anche efficacia indeterminata nel tempo.
Da qui il Tar ha accolto il ricorso proposto dall’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, annullando l’ordinanza del sindaco di Oliveri, nella parte in cui istituisce il divieto di sosta agli autocaravan nelle vie cittadine e nelle aree pubbliche dell’intero territorio comunale.