La prima sezione civile della Corte di Appello di Messina, presidente Maria Pina Lazzara, consigliere estensore Maria Giuseppa Scolaro, consigliere Augusto Sabatini, in accoglimento delle istanze del comune di Oliveri, ha dichiarato nullo il lodo arbitrale collegato al pagamento delle prestazioni professionali dell’ingegnere Salvatore Ravidà sulle varianti relative alla progettazione dei lavori di costruzione del verde attrezzato sul lungomare Cristoforo Colombo di Oliveri, per inesistenza della convenzione di arbitrato.
Il professionista dovrà pertanto rimborsare al comune di Oliveri le spese del giudizio arbitrale e quelle processuali. Il contradditorio era sorto tra l’ex sindaco del comune di Oliveri Michele Pino, rappresentato dall’avvocato Natale Bonfiglio e l’ingegnere Salvatore Ravidà, rappresentato dall’avvocato Vittorio Indaimo.
Il comune richiese che venisse dichiarato nullo il lodo arbitrale collegiale, pronunciato il 12 luglio 2018. L’ingegnere Ravidà, dal canto suo, aveva chiesto il rigetto delle richieste del comune e di riconoscere la fondatezza del lodo arbitrale.
Questa vicenda iniziò nel 2005 quando all’ingegnere Ravidà fu affidato l’incarico della progettazione esecutiva dei lavori sul lungomare Cristoforo Colombo di Oliveri. Nel 2012, la nuova amministrazione, guidata dal sindaco Michele Pino, chiese al progettista di modificare il progetto originario, prevedendo, al posto dell’anfiteatro, la realizzazione di campi di calcetto e da tennis, fermo restando la previsione dell’area attrezzata destinata a parco giochi.
Per quest’opera, finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti per circa 440 mila euro, fu richiesta ed ottenuta dal professionista in un primo tempo la predisposizione di una variante e poi una perizia di variante suppletiva.
In avanti il professionista chiese l’attivazione del lodo arbitrale per il pagamento delle spettanze per aver progettato tre varianti al progetto originario.
Per i giudici è fondato il motivo di appello proposto dal comune di Oliveri sulla nullità del contratto e della clausola compromissoria per carenza di sottoscrizione e di forma scritta.
Come si evince dalla sentenza, l’accordo contrattuale, a seguito dell’incarico attribuito nel 2005, si era esaurito con l’adempimento del progetto originario. In avanti, con la richiesta di progettare le varianti nel 2012, nel 2013 e nel 2014, si sarebbe dovuto formalizzare un nuovo contratto, ma per esso non fu stipulato in forma scritta, ne fu sottoscritto un documento che potesse giustificare il ricorso all’arbitrato.
Da qui il lodo arbitrale deve essere dichiarato nullo per inesistenza della convenzione di arbitrato e anche perchè mancava l’attestazione della copertura finanziaria.