I giudici della prima sezione del Tar di Palermo hanno rigettato il ricorso proposto dal comune di Castroreale contro la Regione. Il comune montano, rappresentato dall’avvocato Antonio Sottile, aveva chiesto l’annullamento del decreto regionale notificato il 2 aprile 2019, con il quale fu approvato il progetto per la sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Rodì Milici e di Castroreale.
Questi rapporti scaturivano dalla variazione territoriale disposta con decreto, in virtù del quale fu costituito il comune autonomo di Rodì Milici, precedentemente aggregato al comune di Castroreale e infine fu individuato e delimitato il territorio di entrambi i comuni.
Poiché non andò a buon fine il tentativo di sistemazione bonaria tra i due comuni, la Regione nominò un commissario ad acta e si convenne la cessione onerosa da parte del comune di Castroreale al comune di Rodì Milici, di beni immobili, il cui valore fu concordemente stimato in circa 500 mila euro.
Da qui il commissario ad acta predispose un progetto di sistemazione dei rapporti tra i comuni e sarebbe stata la Regione a erogare il contributo necessario per l’acquisto degli immobili.
Abrogata però la normativa di riferimento, su proposta di modifica del progetto da parte dei due comuni, il commissario ad acta ne predispose un nuovo, prevedendo che, decorsi tre anni dalla sua approvazione definitiva, in assenza del ripristino del contributo regionale, i comuni interessati avrebbero dovuto in ogni caso definire un accordo transattivo.
In caso di mancato accordo il comune di Rodì Milici avrebbe dovuto corrispondere al comune di Castroreale, un importo del 25% della somma originariamente pattuita. Quest’ultimo progetto fu recepito dalla Regione e approvato.
Nel ricorso il comune di Castroreale lamentò che con il decreto presidenziale, di cui era stato chiesto l’azzeramento, era stato approvato un progetto in cui sarebbe stata del tutto preclusa la partecipazione degli organi amministrativi comunali, senza tenere conto delle soluzioni prospettate dal consiglio comunale di Castroreale, con uno sbilanciamento degli interessi a suo sfavore; da qui era stata chiesta l’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio per quantificare l’attuale valore dei beni da trasferire.
Per il Tar il ricorso è infondato, ma per il comune di Castroreale, pur soccombente, non cambia nulla, perché il terreno oggetto della cessione è rimasto sempre nella sua disponibilità.