E’ legittimo il provvedimento del Cas sull’aggiudicazione della gara per indagini e ispezioni su strutture dell’A/18 e dell’A/20. Così hanno deciso i giudici della quarta sezione del Tar di Catania sul ricorso proposto da “Istemi srl”, rappresentata dagli avvocati Daniele Marrama e Raffaele Caroccia, contro il Consorzio per le Autostrade Siciliane, rappresentato dall’avvocato Antonio Maiorana e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Era stato chiesto l’annullamento del decreto dirigenziale 3 del 12 gennaio 2024, con cui il Cas aggiudicò l’appalto del lotto 1 – Autostrada A20 ME-PA, al raggruppamento temporaneo “Sidercem – GR Consulting”.
Il bando di gara, che si riferiva ai servizi di indagini e ispezioni speciali per le strutture progettate posteriormente le norme sismiche di cui al decreto ministeriale 19 giugno 1984, con riferimento ai cavi di precompressione e alle strutture cave in cemento armato e per indagini delle opere delle autostrade A/18 e A/20, riferito al lotto 1 per l’autostrada Messina-Palermo, con verbale del 16 maggio dello scorso anno, fu aggiudicato al rti “Istemi srl capogruppo RTI”.
In fase di verifica dei requisiti, fu accertata un’incongruenza e quindi l’aggiudicazione fu revocata. Da li il ricorso che fu rigettato dal Tar; la Istemi, propose appello, ribadendo che, con una sostituzione, sarebbe stato semplice superare l’incongruenza, senza che venisse escluso dalla gara l’intero rti. Il 14 febbraio scorso, il Cga accolse la sospensiva, rinviando nel merito all’udienza del 18 settembre 2024.
Ma già il Cas, il 12 gennaio precedente, aveva aggiudicato l’appalto del lotto 1 al rti “Sidercem – GR Consulting”. Ecco allora il nuovo ricorso, impugnando quest’ultimo provvedimento di aggiudicazione, chiedendo la sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio d’appello.
Per il Tar il ricorso è infondato. Dopo che il Tar revocò l’aggiudicazione a “Istemi srl capogruppo RTI”, gli effetti di questa sentenza non furono sospesi dell’ordinanza con cui il Cga accolse la sospensiva. Ecco perché non può concretizzarsi una sospensione necessaria del giudizio al Tar, fissato per il prossimo 18 settembre. Fermo restando comunque gli effetti dell’eventuale riforma che potrebbe essere adottata in sede di appello, il ricorso è stato rigettato.