Istanza respinta. In alcuni casi, istanza inammissibile e comunque respinta. E’ il verdetto quasi univoco dei giudici della quinta sezione del Tar di Catania sui ricorsi riguardanti la nomina dei commissari ad acta sostituitisi ai comuni per le vicende dell’Ati Idrico e poi di quello insediatosi presso l’assemblea territoriale idrica di Messina e l’approvazione dello statuto della società partecipata “Messinaacque spa” per la gestione del servizio idrico integrato dell’Ati Messina.
Su sedici ricorsi presentati da altrettanti comuni, le decisioni sono state dello stesso tenore, inammissibili e respinti.
Sono stati i comuni di Galati Mamertino, Saponara, Tortorici, Messina, Montagnareale, Librizzi, Mistretta, Alì Terme, Montalbano Elicona, San Piero Patti, San Pier Niceto, Condrò, Falcone, Letojanni, San Filippo del Mela e Oliveri a presentare ricorso per contestare la legittimità dell’atto di nomina dei commissari ad acta e delle deliberazioni assunte da quest’ultimo in sostituzione del consiglio comunale e di tutti gli atti collegati alla costituenda società relativa all’Ati Idrico di Messina.
In alcune sentenze si è evidenziato come nel 2022 l’assemblea dei sindaci avesse optato per una società interamente pubblica, ma che poi mutò questo orientamento verso una società mista. Verificata poi l’inerzia dell’assemblea, il commissariamento era atto dovuto. Per il resto il quadro normativo di riferimento è risultato chiaro.
Hanno rappresentato i comuni gli avvocati Enrico Maria Antonio Giardinieri, Gaetano Mercadante, Gabriella Campochiaro, Santi Delia, Maria Catena Sciammetta, Paolo Starvaggi, Giuseppe Irrera, Massimo Mazzullo, Renato Di Blasi e Salvatore Gentile.
L’Assemblea Territoriale Idrica di Messina è stata rappresentata dagli avvocati Fabrizio Tigano e Antonino Criscì.
Non è escluso che altri comuni abbiano presentato ricorso e che dunque, in ossequio a questi responsi, si prosegua sulla linea del rigetto delle istanze; discorso diverso potrebbe essere prospettato al Cga, a cui i comuni potranno presentare appello, dove i giudici potrebbero essere di diverso avviso.