venerdì, Settembre 20, 2024

Patti: il Tar ha annullato l’ordinanza del comune, Fastweb potrà sperimentare o installare il 5G

Patti Comune

Ricorso accolto, ordinanza annullata, per cui Fastweb spa e Fastweb Air srl potranno sperimentare o installare il 5G sul territorio di Patti. Così hanno deciso i giudici della prima sezione del Tar di Catania. Il ricorso fu proposto da Fastweb spa e Fastweb Air srl rappresentate dagli avvocati Elisabetta Pistis ed Elenia Cerchi, contro il comune di Patti, rappresentato dall’avvocato Silvano Martella e nei confronti del  Ministero dell’Interno.

In contestazione l’ordinanza contingibile e urgente 35 del 2020 sul divieto di sperimentazione del 5G. Fastweb, all’esito della gara indetta per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze in banda, risultò aggiudicataria di un lotto di frequenze; da qui impugnò l’ordinanza del sindaco di Patti che poneva il divieto di sperimentazione e di installazione del 5G e di altri tipi di antenne di telefonia.

Per il Tar, che ha estromesso dal giudizio il Ministero dell’Interno, il ricorso è fondato ed è stata ritenuta illegittima l’ordinanza; la giurisprudenza ha evidenziato per vicende analoghe la mancanza dei presupposti per l’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti.

Queste ordinanze sono funzionali a fronteggiare situazioni impreviste e di carattere eccezionale, pericoli per igiene, sanità o incolumità pubblica, pericoli eccezionali tali da rendere indispensabile interventi immediati ed indilazionabili.

Dunque, secondo giurisprudenza consolidata, non si possono adottare ordinanze contingibili e urgenti sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, la cui competenza è riservata allo Stato e all’Arpa, organo deputato al rilascio del parere prima dell’attivazione della struttura e al monitoraggio del rispetto dei limiti di legge.

Nel caso in oggetto non c’è un pericolo grave e attuale per l’incolumità pubblica, per cui l’ordinanza è stata emanata a titolo di precauzione, a fronte di una situazione di incertezza e mancano situazioni eccezionali, imprevedibili e urgenti. Ecco perché il ricorso di Fastweb Spa e Fastweb Air srl è stato accolto e da qui l’annullamento dell’ordinanza comunale.

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