domenica, Novembre 24, 2024

Naso: legittimo il provvedimento unico autorizzativo emesso dal comune sulla realizzazione di un impianto di carburanti

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E’ stato giudicato legittimo il provvedimento unico autorizzativo emesso il 30 novembre 2022 dal comune di Naso relativo alla realizzazione di un nuovo impianto privato per la distribuzione di carburanti di tipo misto per autotrazione. Così hanno deciso i giudici della seconda sezione del Tar di Catania.

Una società, rappresentata dall’avvocato Emidio Riolo, si è rivolta al Tar presentando ricorso contro il comune di Naso, rappresentato dall’avvocato Flavia Galbato Muscio ed il  Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e nei confronti della società titolare del provvedimento, rappresentata dagli avvocati Riccardo Rotigliano e Giuseppe Acierno.

La società titolare del ricorso si è sentita legittimata ad opporsi al rilascio di autorizzazioni commerciali a imprenditori che operano nello stesso settore e che si riferiscono allo stesso bacino di utenza. E visto che la ricorrente è titolare di un impianto di distribuzione di carburanti a 1.500 metri di distanza dall’impianto oggetto di autorizzazione, il comune avrebbe dovuto comunicarle l’avvio del procedimento per l’autorizzazione del nuovo impianto.

Il comune di Naso ha ribadito tra gli altri come nessuna distanza minima operi nel caso di specie e la società nei cui confronti è stato indirizzato il ricorso ha evidenziato come la ricorrente non sia titolare di un interesse legittimo.

Per il Tar il ricorso è infondato.

Non sussiste inoltre la violazione della normativa in tema di procedimento unico autorizzativo per l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e sono state giudicate inammissibili le censure della ricorrente sulle violazioni del codice della strada.

Intervenuto poi il silenzio assenso già oggetto di un precedente ricorso nei confronti dell’Anas, la normativa nazionale in materia di distanze minime per l’istallazione di impianti di carburante deve ritenersi superata alla luce della pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione Europea dell’11 marzo 2010.

Il Tar ha dunque respinto il ricorso con condanna della società ricorrente a pagare al comune di Naso ed alla società controinteressata le spese di lite.

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