Archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato. E’ stato esercitato il proprio diritto di critica e il contenuto delle esternazioni non avevano alcuna portata offensiva. Così il giudice del Tribunale di Patti Eugenio Aliquò nei confronti del dottor Umberto Musarra, ex primario del reparto di ginecologia e ostetricia dell’ospedale di Sant’Agata Militello. E’ stato accusato di diffamazione a seguito di un esposto firmato dall’ex direttore generale dell’azienda sanitaria provinciale di Messina Gaetano Sirna. Una vicenda che si è concretizzata nel 2023 durante l’ultima tornata elettorale di Sant’Agata Militello; il medico era stato designato assessore nella lista “Sant’Agata va in Porto” che aveva proposto quale candidato sindaco l’avvocato Paolo Starvaggi. Durante un intervento nel corso del conclusivo comizio elettorale, il dottor Musarra criticò duramente le scelte dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, che avevano implicato la chiusura del reparto di ginecologia ed ostetricia di Sant’Agata di Militello e il mantenimento e potenziamento dello stesso reparto a Patti. L’ex direttore generale dell’Asp di Messina Gaetano Sirna, a seguito di queste dichiarazioni, presentò un esposto alla Procura della Repubblica di Patti, chiedendo la condanna dell’ex primario satangatese per diffamazione. Il pubblico ministero ritenne si trattasse di una circostanza lieve e chiese l’archiviazione per particolare tenuità del fatto. Il dottor Musarra, volendo ottenere una completa assoluzione, presentò opposizione all’archiviazione, tramite l’avvocato Michele Ridolfo, chiedendo invece che venisse dichiarata l’infondatezza della notizia di reato e così infine ha deciso il giudice. Dalla sentenza emerge come il dottor Musarra abbia esercitato il proprio diritto di critica e che le sue esternazioni non avessero alcuna portata offensiva, criticando una scelta di merito assunta dall’amministrazione sanitaria senza neanche sottintendere che la decisione di chiudere il reparto di Sant’Agata di Militello sia avvenuta in violazione di legge o con abuso di potere. Per questi motivi il giudice ha rigettato la richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto e in accoglimento dell’opposizione dell’indagato, ha disposto l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato.