venerdì, Novembre 22, 2024

Terme Vigliatore: vivaista non dovrà demolire il proprio vivaio, il Tar ha annullato l’ordinanza disposta dal comune

Terme Vigliatore

E’ stata annullata l’ordinanza del 16 novembre 2023 con la quale il comune di Terme Vigliatore aveva chiesto ad un vivaista termense di demolire il proprio vivaio, ripristinando l’originaria situazione dei luoghi. Così hanno deciso i giudici della terza sezione del Tar di Catania.

Si era rivolto al Tar il vivaista, rappresentato dall’avvocato Benedetto Calpona, presentando ricorso contro il comune di Terme Vigliatore, rappresentato dall’avvocato Salvatore Fiore. Aveva chiesto l’annullamento dell’ordinanza che era stata adottata dal responsabile dell’area tecnica comunale.

Il vivaista ha riferito di essere proprietario di un terreno nel territorio di  Terme Vigliatore e che, al momento dell’acquisto, era già adibito “a vivaio e campo aperto”. Di essersi limitato, dopo il decreto di trasferimento, a proseguire l’attività vivaistica, collocando vasi di ulivo ed agrumi ornamentali a dimora, senza realizzare alcuna opera edilizia.

A seguito del sopralluogo del 19 giugno 2023, la polizia municipale del comune di Terme Vigliatore accertò sui luoghi la presenza di un vecchio impianto vivaistico, con apposizione di plastica come fondo con ghiaietto di sopra, vecchie tubazioni per irrigazioni con supporti in ferro.

Seguirono ulteriori verbali che escludevano l’esistenza di opere edilizie e attestavano la presenza dell’impianto di irrigazione e collocazione di piante in vaso di vario genere, che erano stati ultimati lavori di collocazione delle tubazioni di irrigazione ad alta gocciolante e che aveva completato di apporre le piante su tutte le porzioni di terreno.

A seguito di questi accertamenti fu firmata l’ordinanza di demolizione dell’impianto vivaistico ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Il comune di Terme Vigliatore si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, perché ritenuto infondato. Ma per il Tar invece il ricorso è fondato e va accolto.

Il vivaista e il suo legale hanno ribadito l’insussistenza dei presupposti di legge per l’adozione dell’ordinanza di demolizione, perché, come comprovato dai stessi verbali di sopralluogo eseguiti dalla Polizia Municipale, non era stata posta in essere alcuna attività edilizia per la quale sarebbe stato necessario il rilascio di un titolo abilitativo.

In assenza di interventi per i quali fosse stato richiesto un titolo edilizio, di opere edilizie abusive e in presenza soltanto di un impianto di irrigazione per il vivaio e la collocazione di piante in vaso di vario genere per le quali non è richiesto il rilascio di alcun titolo edilizio, l’ordinanza di demolizione non poteva pertanto essere adottata.

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