giovedì, Novembre 14, 2024
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Santo Stefano di Camastra: al Cga un contraddittorio tra il Collegio di Maria, l’Agenzia delle Entrate e la Diocesi di Patti

tribunale

Il ricorso doveva essere accolto, perché prospettava un interesse concreto e non generiche indicazioni; si doveva certo dichiarare la cessazione della materia del contendere ma con la compensazione delle spese tra le parti. Così ha deciso il Consiglio di Giustizia Amministrativa, nel contraddittorio intercorso tra il Collegio di Maria di Santo Stefano di Camastra, l’Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Messina e la Diocesi di Patti.

Il Collegio stefanese è stato rappresentato dall’avvocato Giuseppe Mazzarella e la diocesi pattese dall’avvocato Nunzio Manciagli. Un procedimento iniziato al Tar di Catania sul ricorso proposto alla fine di dicembre dello scorso anno dal collegio stefanese, che aveva chiesto l’annullamento del silenzio-rifiuto sull’istanza di accesso agli atti inviata il 3 novembre dello scorso anno sulla variazione catastale presentata nel luglio 2020 dalla Diocesi di Patti.

Il Collegio – rappresentato dagli avvocati Giuseppe Mazzarella e Mario Molica Bisci – aveva richiesto copia dei documenti sull’istanza della Diocesi di Patti per ottenere la variazione catastale dell’immobile sito nel comune di Santo Stefano di Camastra e i documenti allegati.

Essendo inutilmente trascorso il termine di trenta giorni, il Collegio ha proposto ricorso al Tar. Si è costituita in giudizio la Diocesi di Patti, che ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché inammissibile, depositando in giudizio l’11 gennaio scorso, fra gli altri, tutti i documenti oggetto della controversia e lo stesso ha fatto l’Agenzia delle Entrate.

Inevitabile la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, ma è sulle valutazioni del Tar di Catania relative al pagamento delle spese di lite che il processo è proseguito davanti al Cga.

Per il Tar, infatti, il ricorso nel merito non si prestava ad essere accolto, ritenendo che l’istanza di accesso fosse generica; da qui le spese di giudizio furono integralmente compensate fra il Collegio e l’Agenzia delle Entrate, mentre nei rapporti fra il Collegio e la Diocesi di Patti, le spese di lite avrebbe dovuto pagarle il Collegio alla Diocesi.

Questo il motivo dell’appello al Cga, per cui il Collegio stefanese ha contestato la condanna alle spese di lite e ha ribadito come l’istanza di accesso agli atti presentasse specifiche e non generiche indicazioni. Su questa linea si è pronunciato anche il Cga, che ha accolto l’appello ed in riforma della sentenza impugnata, ha compensato tra le parti le spese del giudizio.

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