Il Tar Palermo si è pronunciato sulla querelle relativa al concorso per forestali, annullando i provvedimenti regionali che avevano invalido gli esiti del concorso.
Come si ricorderà, infatti, circa un anno fa fece molto scalpore la diffusione della graduatoria dei soggetti che, tra i circa ventimila partecipanti, avevano superato la scritta del concorso per n. 46 agenti del corpo forestale siciliano.
Ciò per una ragione: il soggetto collocatosi al primo posto della classifica, il sig. A. M. S., è figlio dell’ex Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale.
Tuttavia, con riguardo al concorso in questione, l’ex dirigente regionale non era intervenuto nei lavori concorsuali avendo potuto nominare il presidente di una Commissione che, nei fatti, non aveva preparato le domande della prova o corretto le risposte fornite dai candidati. Le operazioni inerenti alla prova scritta del concorso in commento erano, infatti, state affidate ad un soggetto terzo, la “Formez PA”.
Pur tuttavia, a seguito della diffusione della graduatoria e delle polemiche inevitabilmente sorte, il Presidente della Regione nominava un collegio ispettivo al fine di verificare la regolarità del concorso.
Sulla base dei risultati della citata ispezione, la Regione annullava in autotutela gli atti del concorso, ritenendo violate le disposizioni sul conflitto di interessi, senza però contestare alcunché in ordine alla correttezza della procedura concorsuale.
Ed allora, il sig. A.M.S., con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto, presentavaricorso davanti al Tar Palermo, evidenziando l’illegittimità dell’annullamento in autotutela adottato dall’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.
In particolare, gli Avvocati Rubino, Impiduglia e Gattoevidenziavano chenon poteva sussistere alcuna situazione di conflitto, in quanto, all’epoca della nomina del presidente della Commissione, il Dirigente nominante non era a conoscenza della candidatura del figlio e che in ogni caso era impossibile per la Commissione incidere sui risultati della prova, avendo, l’Amministrazione, incaricato un soggetto terzo per l’organizzazione di ogni attività inerente alla prova scritta.
Si costituiva l’Assessorato regionale, sostenendo l’infondatezza del ricorso.
Il Tar Palermo, sez. V, condividendo le tesi degli Avvocati Rubino Impiduglia e Gatto, con sentenza pronunciata in esito all’udienza del 04.12.2024, ha accolto il ricorso del sig. A.M.S. annullando il provvedimento a mezzo del quale la Regione aveva invalidato l’intera procedura concorsuale.
Più in particolare, il Giudice Amministrativo ha sancito che “l’asserito vizio di nomina del Presidente della Commissione non avrebbe potuto in alcun modo comportare alcuna interferenza sull’espletamento dei lavori concorsuali, visto che la prova scritta si è svolta, come previsto dal bando (art. 3 e 6), su domande a risposta multipla predisposte da un soggetto terzo (Formez PA), estratte a sorte e con procedura completamente automatizzata”.
In ragione di questa pronuncia, la graduatoria dei soggetti idonei alla prova scritta del concorso per forestali risulta valida ed efficace.