sabato, Dicembre 14, 2024

San Fratello: Cambia l’aggiudicazione della locazione della struttura ricettiva dell’ex Acli

cga sicilia

Cambia l’aggiudicazione della gara indetta dall’ente Parco dei Nebrodi per adibire a ricettiva la struttura dell’ex Acli di San Fratello. Così ha deciso il Consiglio di Giustizia Amministrativa sul ricorso di una azienda agricola, rappresentata dall’avvocato Francesco Nicosia. Con ricorso in appello del 9 ottobre 2024, il titolare dell’azienda che aveva partecipato all’asta pubblica indetta dall’ente Parco dei Nebrodi, per la locazione della struttura, aveva impugnato la sentenza del Tar di Catania.

Con il provvedimento di primo grado era stata annullata tra le altre la determinazione del direttore del parco del 14 aprile 2023 di aggiudicazione della gara all’azienda. In via preliminare il Cga ha dato atto del parziale passaggio in giudicato della sentenza impugnata, nella parte in cui il Tar ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso per motivi aggiunti.

Riguardo all’esame dell’appello “è stata ritenuta fondata la censura con la quale il titolare dell’azienda agricola ha lamentato l’erroneità della statuizione di rigetto dell’eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo”.

Infatti, scrive ancora il Cga, l’esclusione della ditta aggiudicataria è avvenuta all’esito della seduta di gara del 10 gennaio 2023 e dunque era a conoscenza della propria esclusione, avendo proposto domanda di annullamento in autotutela il 13 gennaio 2023. Il comitato esecutivo del parco, con delibera del 30 gennaio 2023, aveva conferito incarico ad un legale per il rilascio di un parere a supporto del rup e all’esito del parere legale, si invitò il rup ad aggiudicare la gara, così come dalle originarie risultanze della commissione di gara. Da qui poi la ditta aggiudicataria non ha tempestivamente impugnato la propria esclusione, avendo notificato il ricorso di primo grado solo l’8 maggio 2023.

In definitiva l’appello deve essere accolto, perché il ricorso introduttivo di primo grado è irricevibile per tardività della notifica.

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