Non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto. Così si è concluso un processo al Tribunale di Messina a carico di un ultrasessantenne di Torrenova, difeso dall’avvocato Giorgio Scisca.
L’imputazione originaria era falsità ideologica commessa in atto pubblico; secondo l’accusa, nel 2021, nel corso di un processo alla corte d’appello di Messina, avrebbe dichiarato falsamente il reddito percepito nel 2020 dal proprio nucleo familiare, circostanza che gli avrebbe permesso di usufruire dell’esenzione dal pagamento del contributo unificato.
Il legale della difesa, avvocato Giorgio Scisca, nel corso del processo, ha evidenziato come, riguardo ai fatti oggetto del processo, vi fosse un precedente del 7 novembre scorso, per cui il reato si sarebbe potuto derubricare da falso in atto pubblico in indebita percezione di erogazioni pubbliche.
Trattandosi però di un vantaggio sotto la soglia della punibilità, il giudice monocratico della seconda sezione penale del tribunale di Messina Francesca Capone, accogliendo l’eccezione dell’avvocato Scisca, ha disposto la non punibilità e perciò il non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto.