martedì, Gennaio 7, 2025

Messina: annullata l’aggiudicazione della gara per i servizi di manutenzione della tranvia

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Accolto il ricorso, annullato il provvedimento di aggiudicazione della gara sul servizio di manutenzione della tranvia di Messina, con  dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato. Così hanno deciso i giudici della quinta sezione del Tar di Catania sul ricorso proposto da “Begen Infrastrutture srl”,  rappresentata dagli avvocati Francesco Zaccone e Antonio Facchini, contro l’Atm – Azienda Trasporti Messina spa”, rappresentata dall’avvocato Pietro Cami e nei confronti della “Ingegneria Costruzioni Colombrita srl”, rappresentata dagli avvocati Antonino Longo e Fiorella Russo.

La gara riguardava il servizio di manutenzione agli impianti di armamento ed elettrici, pronto intervento, manutenzione straordinaria, forniture necessarie alla continuità e sicurezza del servizio della tranvia di Messina” per 36 mesi.

Fu aggiudicata alla “Costruzioni Colombrita srl” e la “Begen Infrastrutture srl”, anche sulla base dell’accesso agli atti di gara, evidenziò nell’ottobre scorso la sussistenza di vizi di procedura e dell’atto di aggiudicazione e tra gli altri che l’impresa aggiudicataria sarebbe stata priva dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti dal disciplinare di gara. Per questo era stato chiesto, anche in un successivo ricorso per motivi aggiunti l’annullamento dell’aggiudicazione.

L’Atm si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso e lo stesso ha fatto la “Ingegneria Costruzioni Colombrita srl”.

Per il Tar l’erroneità delle valutazioni compiute dalla stazione appaltante emerge in evidenza dal raffronto tra le prestazioni richieste per lo svolgimento del servizio della gara d’appalto e le attività precedentemente svolte dall’impresa risultata aggiudicataria e da essa fatte valere quale requisito di punta analogo.

Poi dalla lettura degli atti di gara – scrive sempre il Tar, emergono chiaramente diversità, per cui l’originaria aggiudicataria risultata prima in graduatoria avrebbe dovuto essere esclusa, anziché essere ammessa alla gara, per difetto dei requisiti tecnico-professionali richiesti dal disciplinare di gara.

Per queste ed altre ragioni, è stato disposto l’annullamento dell’aggiudicazione e l’inefficacia del contratto già stipulato a far data dal centoventesimo giorno successivo alla comunicazione di questa decisione, ferme restando, in relazione ai successivi adempimenti, tutte le verifiche che la stazione appaltante riterrà eventualmente necessarie.

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