Sarà la cooperativa sociale “Amanthea srl” a subentrare nel contratto per il servizio dell’asilo comunale e del servizio pomeridiano con annessa mensa del comune di Mistretta. Così hanno deciso i giudici della seconda sezione del Tar di Catania, che hanno accolto il ricorso della “Amanthea”, rappresentata dagli avvocati Massimiliano Mangano e Giovanni Barraja, oppostasi al comune di Mistretta, rappresentato dall’avvocato Paolo Starvaggi. Il ricorso è stato presentato nel confronti della cooperativa “L’Arca Onlus”, originaria aggiudicataria dei servizi, rappresentata dall’avvocato Stefano Scimeca.
Il comune di Mistretta, nel settembre scorso, ha indetto una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di asilo comunale e servizio pomeridiano con annessa mensa per 20 bambini di età compresa tra uno e tre anni, per la durata di un anno e per un importo totale di oltre 134 mila euro.
All’esito della valutazione delle offerte, dopo che la cooperativa “Arca” fu indicata come prima in graduatoria, seconda la “Amanthea” e terzo un altro concorrente, la “Amanthea” formulò alcune contestazioni al comune, invitandolo ad escludere la prima in classifica e a scorrere la graduatoria. A quel punto il comune ha proceduto all’annullamento in autotutela e dopo aver acquisito un parere legale, ritenendo di aver agito correttamente, affidò il servizio alla cooperativa “Arca”.
Da qui il ricorso al Tar di Catania dell’ottobre scorso che, com’è scritto in sentenza, si doveva procedere alla esclusione della cooperativa Arca, la quale, pur avendo presentato l’offerta migliore, non risultava iscritta nella “White List” della Prefettura di Palermo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Quell’iscrizione è un requisito soggettivo che deve essere obbligatoriamente posseduto dalle imprese per partecipare alla procedure ad evidenza pubblica e per la stipula dei contratti pubblici, pena l’esclusione dalla procedura di gara, anche nelle ipotesi in cui tale requisito non sia espressamente indicato negli atti di gara.
In conclusione il verdetto: il Tar ha accolto il ricorso della “Amanthea”, annullando le determine dirigenziali del comune di Mistretta, dichiarando l’inefficacia del contratto stipulato con la cooperativa Arca e decretando il subentro della “Amanthea”.